Civile

Il curatore risponde delle obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario anche con delega ad altri su custodia dell'immobile

di Mirko Martini

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 5 maggio 2023 n. 11976

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Il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario, tra le quali rientra quella di cui all'articolo 1477 del Cc, di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata, anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell'articolo 1218 del Cc, su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé o ai suoi ausiliari dell'inadempimento di tale...