Civile

Il curatore risponde delle obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario anche con delega ad altri su custodia dell'immobile

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 5 maggio 2023 n. 11976

di Mirko Martini

Il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario, tra le quali rientra quella di cui all'articolo 1477 del Cc, di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata, anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell'articolo 1218 del Cc, su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé o ai suoi ausiliari dell'inadempimento di tale obbligazione: questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 5 maggio 2023 n. 11976.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la responsabilità e la figura del curatore all’interno del fallimento.

Il curatore e la sua responsabilità

La legge fallimentare italiana statuisce all’articolo 30 L.F. che il Curatore fallimentare per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale.

Secondo un orientamento oramai consolidato, anche alla luce del citato dettato normativo, il curatore viene individuato non come un sostituto del fallito o dei creditori, ma di un soggetto che opera nell’interesse pubblico e con conseguenti responsabilità per il proprio operato.

Infatti, secondo l’articolo 38 della Legge fallimentare, il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Infatti. egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Il caso esaminato

La vicenda tra origine dal rigetto del Giudice delegato di una domanda da parte della Alfa Srl di ammissione allo stato passivo del fallimento di Beta s.n.c per il risarcimento dei danni emersi a seguito del trasferimento di un immobile della società successivamente fallita, nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare.

La società Alfa s.r.l. sosteneva che a seguito di aggiudicazione dell’immobile nella procedura esecutiva immobiliare, il capannone di cui era proprietaria la società fallita, all’atto di consegna avvenuta qualche mese dopo l’emissione del decreto di trasferimento, l’immobile presentava notevoli danni che ne pregiudicavano l’utilizzo e la stabilità.

Il Giudice delegato al fallimento, nonostante le osservazioni addotte dalla Alfa Srl, ha rigettato la domanda di ammissione al fallimento per mancanza di presupposti di responsabilità in capo al curatore e alle stesse conclusioni si è pronunciato il Tribunale di Lanciano con decreto del 2019 che ha a sua volta respinto l’opposizione.

Avverso tale sentenza la società Alfa srl presentava ricorso in cassazione denunciando la violazione dell'articolo 1477 del Cc e dell'articolo 1218 del Cc, in quanto il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell’aggiudicatario dell’immobile comprensivo dell’obbligo di consegna del bene nello stato in cui si trova al momento della vendita, anche se vi è la presenza di una delega nei confronti di un soggetto terzo addetto alla custodia.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 5 maggio 2023, n. 11976 ha affermato con fermezza che il Tribunale di Lanciano ha errato nel ritenere la manata sussistenza di responsabilità da parte del curatore fallimentare se vi è la presenza di un altro soggetto delegato alla funzione di custodia dell’immobile rientrante nell’attivo fallimentare.

Infatti, gli Ermellini, hanno voluto statuire che In tema di responsabilità del curatore fallimentare, anche nel caso di delega ad un terzo soggetto per la custodia dell’immobile, incombe su di lui la prova della non imputabilità a sé dell’inadempimento di tale obbligazione.

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