Il custode può chiedere l’intervento della forza pubblica
Proprio come si dice delle ciliegie, per cui “una tira l'altra”, così la maggior parte delle altre novità in materia di esecuzione introdotte dal Dl 59/2016 tornano a incidere su aspetti della fase di liquidazione forzata che erano già stati profondamente riformati dai precedenti interventi del 2015 e 2014, vuoi inserendo riferimenti che erano stati in precedenza omessi in norme di raccordo generale (è il caso del “ritocco” compiuto all'articolo 503, comma 2, che non ha nessuna portata autenticamente innovativa), vuoi accelerando ulteriormente i tempi o tentando di accrescere la funzionalità di alcuni istituti.
L'accelerazione della vendita a mezzo commissionario - L'articolo 4, comma 1, lettera c), modifica gli ultimi due periodi dell'articolo 532, comma 2, del Cpc, che erano stati inseriti nel 2015.
In particolare viene stabilito che:
gli esperimenti di vendita siano fissati in un numero complessivo (non più, «non inferiore a tre», bensì) «non superiore a tre»: questo significa che il giudice dell'esecuzione potrebbe astrattamente legittimamente disporre anche un unico esperimento di vendita;
il termine finale entro cui il commissionario deve concludere le operazioni delegate sia fissato in misura (non più, «non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno», bensì, simpliciter) «non superiore a sei mesi»: viene così, con un tratto di penna del legislatore, per definizione, a prescindere sia dalle caratteristiche e dal valore del bene, sia dalle condizioni di mercato, dimezzata la durata massima della fase di liquidazione forzata a mezzo commissionario.
Questa modifica, in difetto di qualsiasi disposizione speciale di diritto transitorio, è applicabile fin dalla data di entrata in vigore del Dl 59/2016, cioè fin dal 4 maggio 2016, a tutti i procedimenti di espropriazione forzata mobiliare, ancorché instaurati in un momento anteriore, fatta salva la validità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione ex articolo 532 pronunciati in udienza o, se adottati a seguito di riserva, depositati in cancelleria il 3 maggio o in data anteriore. Gli eventuali provvedimenti successivi in contrasto con la nuova norma sono impugnabili ex articolo 617 del Cpc.
La “super-semplificazione” del rilascio dell'immobile in liquidazione forzata - L'articolo 4, comma 1, lettera d), introduce due rilevanti (e assai eterogenee) modifiche all'articolo 560 del Cpc, dedicato al «Modo della custodia» dei beni immobili pignorati.
La prima novità, di cui al n. 1 della lettera d) citata, consiste nella sostituzione del comma 4 relativo al rilascio dell'immobile aggiudicato o assegnato.
In seguito alle riforme del 2005 era stabilito non soltanto che il provvedimento del giudice in tema di liberazione dell'immobile abbia efficacia esecutiva, ma anche che il custode dovesse curare sempre il rilascio dell'immobile nell'interesse dell'assegnatario o dell'aggiudicatario, salvo che fosse esentato da questi. In difetto della collaborazione di chi si trovava nella disponibilità dell'immobile, era comunque indispensabile lo svolgimento di un procedimento di rilascio.
Il Dl 59/2016 opera quella che non può non essere definita che una “super-semplificazione”, viene, infatti, stabilito:
a) da un lato, che il custode deve attuare il provvedimento di liberazione:
osservando esclusivamente «le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare»;
«senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti»;
b) dall'altro, che «per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68».
La norma - rivolta evidentemente ad accrescere la tutela delle (pur rispettabilissime) ragioni dell'acquirente in vendita forzata o dell'assegnatario, nonché, indirettamente, la posizione dei creditori concorrenti - desta parecchie perplessità sotto una pluralità di distinti profili:
1) innanzi tutto, su un piano etico/morale, pare draconiana ed eccessivamente severa nei confronti del debitore esecutato, specie in quei casi in cui il procedimento di espropriazione ha a oggetto l'abitazione del debitore;
2) in secondo luogo, sotto un profilo tecnico-giuridico, l'ultimo periodo presta il fianco a due critiche:
- da un lato, la previsione secondo cui il giudice dell'esecuzione può avvalersi della forza pubblica è completamente superflua posto che il comma 3 del medesimo articolo 68 del Cpc richiamato espressamente stabilisce che «il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica»;
- dall'altro lato, il riferimento ai possibili ausiliari, che possono essere nominati, pone un grave dilemma:
- la previsione, se è da intendersi nel senso che il giudice possa farsi assistere da fabbri che possano sostituire serrature o da altri professionisti in grado di superare ostacoli (inferriate, porte blindate), è superflua;
- all'opposto, la disposizione, se volesse consentire al giudice di avvalersi di “buttafuori” o altri soggetti in grado di esercitare pressioni nei confronti dell'occupante dell'immobile, sarebbe inaccettabile;
3) da ultimo, sotto un profilo sempre giuridico, ma sistematico, la nuova norma, nella parte in cui stabilisce che le “formalità” dettate dagli articoli 605 e seguenti non debbano - seppure soltanto in talune speciali ipotesi - essere osservate, insinua il dubbio che si tratti di mere formalità, come tali superflue e, pertanto, suscettibili di una deroga generalizzata.
Questa novità legislativa, salvo sia - come negli auspici di chi scrive - soppressa in sede di conversione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Dl n. 59/2016, è destinata a trovare applicazione soltanto «ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Nuove modalità per l'esame degli immobili da liquidare - Come anticipato, la lettera d) citata reca due modifiche dell'articolo 560 del Cpc, profondamente eterogenee tra loro. Il n. 2 della lettera d), infatti, aggiunge in fondo al comma 5 (il cui primo periodo già prevede che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza con cui dispone la vendita forzata, tra l'altro, «stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerte di acquisto esaminino i beni in vendita») tre nuovi ulteriori periodi in virtù dei quali viene precisato che gli interessati a presentare offerte di acquisto:
1) dovranno presentare la richiesta di esame dei beni «mediante il portale delle vendite pubbliche» di cui all'articolo 490 del Cpc, precisando che tale richiesta «non può essere resa nota a persona diversa dal custode»: il ricorso alle modalità informatiche e al realizzando sito internet (istituito dalla riforma del 2015, ma attualmente ancora in corso di realizzazione) in questo caso è funzionale ad assicurare la riservatezza evidentemente al fine di evitare qualsiasi influenza sulla partecipazione alle gare relative alla liquidazione forzata del bene (ma sullo specifico punto si veda anche oltre);
2) «hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta»: nonostante il tenore letterale della disposizione può escludersi che si tratti di un vero e proprio diritto soggettivo, posto che è indispensabile (come si vedrà immediatamente oltre) che vengano fissate le modalità di esame; l'enfasi utilizzata, peraltro, appare funzionale per indurre i custodi a provvedere tempestivamente e, soprattutto, per legittimare gli interessati a proporre opposizione agli atti esecutivi per reagire all'eventuale inerzia del custode, la quale potrà essere (assai efficacemente) sanzionata dal giudice dell'esecuzione con la sostituzione del custode (nonché con la minaccia della mancata nomina per il futuro);
3) possono/devono esaminare i beni «con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro»: anche questa previsione, analogamente a quella esaminata sub 1, è funzionale ad assicurare la completa libertà delle gare delle vendite forzate immobiliari.
Queste modifiche dell'articolo 560, diversamente da quella introdotta dal n. 1, sono immediatamente in vigore fin dal 4 maggio 2016. Ovviamente, però, la norma che impone che la richiesta sia formulata “mediante il portale”, presuppone che questo sia stato realizzato e sia concretamente funzionante. Prima di quel momento potranno comunque essere adattati i siti internet già esistenti e utilizzati prevedendo che la modalità possa essere formulata attraverso questi.
Le modalità telematiche per le operazioni di vendita forzata immobiliare - L'articolo 4, comma 1, lettera e), modifica radicalmente l'articolo 569, comma 4, che era stato inserito dal Dl 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24.
In virtù di tale disposizione il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la vendita forzata dell'immobile pignorato poteva stabilire che fossero effettuate con modalità telematiche le seguenti operazioni:
•il versamento della cauzione;
•la presentazione delle offerte;
•lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché gli incanti;
il pagamento del prezzo.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nelle vendite forzate di beni immobili disposte (si badi: la norma di diritto transitorio dà rilievo al momento - non di inizio del procedimento di espropriazione, bensì - di adozione del provvedimento!) dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 59/2016, tutte queste operazioni dovranno ordinariamente essere effettuate con modalità telematiche e soltanto eccezionalmente, ove il giudice reputi che le medesime siano pregiudizievoli «per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura». Questo radicale ribaltamento del rapporto tra regola ed eccezione nell'uso delle modalità telematiche importa che queste ultime siano le uniche applicabili anche ove nulla sia previsto espressamente nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
L'assegnazione è “potenziata”se a favore di un terzo - Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma del 2015 era sicuramente costituita dal potenziamento dell'istituto dell'assegnazione forzata. Il Dl 59/2016 torna nuovamente sul tema potenziando ulteriormente l'istituto. L'articolo 4, comma 1, lett. f e g, infatti, modificando l'articolo 588 del Cpc e inserendo un nuovo articolo 590-bis, introduce l'istituto della «Assegnazione a favore di un terzo».
Sulla scorta delle regole generali relative al «contratto per persona da nominare», ex articoli 1401 e seguenti del Cc e analogamente a quanto è già previsto dall'articolo 579, comma 3, del Cpc, che consente ai procuratori legali di presentare negli incanti «offerte per persone da nominare», la disposizione di nuovo conio consente al creditore di avanzare istanza di assegnazione alternativamente “per sé o a favore di un terzo”. All'atto della formulazione dell'istanza di assegnazione il creditore non deve già indicare le generalità del terzo: queste dovranno essere indicate entro cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione in udienza o dalla comunicazione con dichiarazione resa/depositata in cancelleria con contestuale deposito della dichiarazione del terzo di volerne profittare. L'articolo 590-bis si conclude con la duplice precisazione che:
- «ove le due dichiarazioni indicate non siano tempestivamente depositate in cancelleria, il trasferimento del diritto espropriato avviene in capo al creditore istante»;
- «in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione [leggi: pagamento di eventuali conguagli e delle spese processuali] sono esclusivamente a carico del creditore».
Come anticipato, la norma è rivolta a promuovere ulteriormente il ricorso all'assegnazione forzata: grazie all'assegnazione a favore di un terzo, infatti, si verifica un unico trasferimento del diritto reale immobiliare (dal debitore esecutato al terzo, anziché due: dal debitore esecutato al creditore assegnatario e da questi al terzo), così dimezzando i relativi tributi.
Le nuove norme, se appaiono apprezzabili al fine di potenziare l'istituto dell'assegnazione e accrescere il grado di soddisfazione dei creditori, nel contempo, non possono non destare serie perplessità, in ordine sia al termine entro cui può avvenire la designazione del terzo a opera dell'assegnatario, sia alle stesse opportunità e ragionevolezza dell'intero istituto.
Quanto al primo profilo indicato, il nuovo articolo 590-bis presta il fianco a critica atteso che la previsione che il termine di 5 giorni decorra dalla pronuncia in udienza dell'assegnazione o (assai più frequentemente) dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione, fa sì che, nonostante il creditore acquisti consapevolezza che la sua istanza d'assegnazione non potrà non essere accolta fin da quando ha notizia dell'assenza di offerte di acquisto, il tempo concretamente a sua disposizione per poter trovare un eventuale terzo da designare ex articolo 590-bis è rimesso esclusivamente alla solerzia del giudice dell'esecuzione (normalmente, in realtà, ai sensi dell'articolo 591-bis del Cpc, del professionista) nell'assumere il provvedimento e della cancelleria nel procedere alla comunicazione (con esclusivo pregiudizio per il debitore esecutato, che continuando a essere titolare del diritto reale immobiliare pignorato è altresì obbligato al pagamento dei relativi tributi e oneri fino al decreto di trasferimento).
In relazione all'altro aspetto, si osservi che assai sovente la conclusione di contratti a favore di persona da nominare è funzionale al conseguimento di un lucro da parte del contraente cui è riservata la facoltà di nominare la persona che deve acquistare i diritti nascenti dal contratto stesso. In sede di liquidazione forzata gli obiettivi che devono essere perseguiti sono, da un lato, la minimizzazione dei tempi del procedimento e, dall'altro, la massimizzazione del ricavato, ma nell'interesse comune sia dei creditori concorrenti sia del debitore esecutato, il quale, anche in sede di assegnazione, si vede estinguere il debito in misura corrispondente al valore per cui avviene il trasferimento.
È inaccettabile che il creditore attraverso l'istituto dell'assegnazione a favore di un terzo possa lucrare a danno del debitore esecutato.
Ulteriormente si osservi che presupposto indispensabile affinché possa essere pronunciata l'assegnazione è costituito dalla circostanza che «la vendita non ha luogo per mancanza di offerte». In sede di liquidazione forzata, se un soggetto intende acquistare il bene pignorato, può direttamente e liberamente avanzare offerta di acquisto, senza alcuna necessità di accordarsi con il creditore. Il nuovo articolo 590-bis, dunque, introduce una norma che appare non soltanto disarmonica, ma anche in aperto contrasto con il sistema della liquidazione forzata. In conclusione, non si può, pertanto, che auspicare che la previsione venga soppressa in sede di conversione in legge del Dl.
Ove questo auspicio rimanga deluso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, le novità finora passate in esame sono destinate a trovare applicazione «alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione». La norma di diritto transitorio, quindi, prescinde dal momento in cui ha avuto avvio il procedimento esecutivo, per dare rilievo esclusivamente al momento di deposito dell'istanza di assegnazione: concretamente, pertanto, ai sensi dell'articolo 588 del Cpc (che stabilisce il termine ultimo entro cui può essere presentata istanza di assegnazione), l'istanza di assegnazione a favore di un terzo può legittimamente essere avanzata in quei procedimenti in cui l'udienza per la vendita sia fissata almeno 41 giorni successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Possibili ribassi più consistenti dopo il terzo esperimento - Sempre con l'intenzione di consentire la più rapida conclusione dei procedimenti di espropriazione forzata, specie di quelli immobiliari, l'articolo 4, comma 1, lettera h), modifica l'articolo 591, comma 2, del Cpc, già modificato nel 2015.
Prima della riforma in esame, la disposizione de qua prevedeva che il giudice ogni qualvolta un esperimento di vendita fosse andato deserto, poteva fissare «un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto».
Il Dl 59/2016 ha aggiunto la norma in forza della quale, «dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto», il prezzo base può essere ridotto «fino al limite della metà» (da intendersi, ovviamente, rispetto al precedente prezzo base).
Due osservazioni si impongono a margine di questa novità:
•da un lato, deve precisarsi che la disposizione deve essere intesa nel senso secondo cui dopo ciascun esperimento di vendita infruttuoso successivo al terzo, il giudice dell'esecuzione può disporre una riduzione «fino al limite della metà» del prezzo base;
•dall'altro lato, vale specificare che la nuova disposizione non impone al giudice di fissare un ribasso della metà, ma «fino al limite della metà»: secondo un suo prudente apprezzamento discrezionale, il giudice dell'esecuzione può legittimamente ritenere che sia sufficiente una riduzione in misura minore, non soltanto della metà, ma anche di un quarto (già previsto come limite massimo del ribasso). La norma in esame è applicabile a tutti i procedimenti di espropriazione immobiliare fin dal 4 maggio 2016, indipendentemente dalla data in cui è stato notificato il pignoramento. In tema di diritto transitorio, l'articolo 4, comma 7, specifica, per anticipare il più possibile l'applicabilità della nuova disposizione, che ai fini della sua applicazione «si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore» del Dl 59/2016.
Possibili distribuzioni parziali in sede di espropriazione immobiliare - Estendendo ai procedimenti di espropriazione forzata immobiliare regole assai simili a quelle dettate per la procedura fallimentare (articolo 113 della legge fallimentare, che consente ripartizioni parziali, purché non eccedenti l'80% delle somme da ripartire), l'articolo 4, comma 1, lettera i), del Dl 59/2016, modificando l'articolo 596 del Cpc ha introdotto la possibilità (si badi: non necessità!) di provvedere a distribuzioni parziali del ricavato anche nel corso del procedimento di espropriazione, a condizione che il progetto di distribuzione parziale non superi il novanta per cento delle somme da ripartire.
Come chiarito in sede di Relazione illustrativa, la norma è funzionale «a superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e di ridurre i tempi di recupero dei crediti».
In difetto di speciali disposizioni di diritto transitorio questa novità è applicabile a qualsiasi procedimento di espropriazione forzata, a decorrere dal 4 maggio 2016, a prescindere dal momento in cui il medesimo sia stato instaurato.