Amministrativo

Il daspo può scattare anche per l'invasione del campo di allenamento

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di Guglielmo Saporito

Chi invade il campo di gara subisce il Daspo dal Questore, anche se si è solo in allenamento : lo sottolinea il Tar di Brescia con la sentenza 23 ottobre 2015 n. 1347. La pena è stata di cinque anni senza poter accedere a manifestazioni sportive a causa di una irruzione nel terreno di gioco durante un allenamento, cui aveva fatto seguito un acceso confronto con l’allenatore della società Brescia calcio. Quindi anche gli episodi di violenza che si verifichino durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste da federazioni sportive possono essere sanzionati con il divieto pluriennale di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, per tutti gli incontri di calcio, anche amichevoli.

In casi simili si è ritenuto che un’aggressione - anche se solo verbale - alla moglie dell’allenatore, malmenando uno spettatore, è sanzionabile (Tar Lecce, sezione I, 9 aprile 2015, n. 156), perchè il Daspo è una misura di prevenzione e «precauzione di polizia» (Consiglio di Stato, sezione I, 931 e 946/2015). I provvedimenti del Questore sono infatti interventi anteriori o comunque esterni all’ illecito, che hanno il fine di evitare futuri reati, illeciti o comunque comportamenti lesivi di terzi. La valutazione, in concreto, dell’inaffidabilità del soggetto spetta all’autorità amministrativa, che è chiamata a un apprezzamento discrezionale bilanciando l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini con l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi. La sanzione può quindi scattare non solo quando vi siano comportamenti “in occasione” di una manifestazione sportiva, ma anche quando possono essere previsti comportamenti illeciti “a causa” della manifestazione sportiva stessa.

Da ciò la conseguenza che anche un allenamento, a porte aperte e con la presenza di centinaia di tifosi e giornalisti, può essere considerato un evento in cui le intemperanze fanno temere per il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in senso stretto. Diverse sarebbero state le conseguenze se le contestazioni all’allenatore e alla squadra fossero avvenute in un contesto non pubblico: si sarebbe infatti probabilmente applicato il criterio che considera legittimo il dissenso manifestato attraverso un’irruzione mentre è in corso una riunione tecnica di pre-allenamento (Tar Milano 2839 e 2884 del 2014). In ogni caso, ha rilievo anche il calibro della manifestazione sportiva, perché l’annullamento del Daspo deciso dal Tar di Milano riguardava la contestazione a un allenatore di una squadra di basket, mentre il Daspo irrogato agli sportivi bresciani riguardava il più complesso tifo calcistico.

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