Professione e Mercato

IL DDL - Laureati e praticanti: due "Albi speciali" per i dipendenti di studio e riforma dell'esame

Assegnato in Commissione giustizia il Ddl di riforma della legge professionale del senatore Zanettin: "È necessario intervenire subito e in modo efficace"

di Francesco Machina Grifeo

Intervenire sulle modalità di accesso alla professione in un momento di particolare crisi dell'avvocatura. Nel marzo 2020, su 470.000 professionisti che hanno richiesto il bonus da 600 euro, gli avvocati sono stati 140.000, un terzo del totale, pari ad oltre la metà di tutti gli iscritti alla Cassa di previdenza. Parte da queste premesse il disegno di legge (S.179) del senatore Zanettin (FI) che modifica la legge 31 dicembre 2012, n. 247, assegnato lo scorso gennaio alla Commissione giustizia di Palazzo Madama.

La proposta prevede due sbocchi professionali intermedi rispetto al conseguimento del titolo di avvocato e poi la riforma dell'esame. In particolare, spiega la Relazione di accompagnamento, istituisce un "albo speciale degli ausiliari", in cui i laureati in giurisprudenza potranno svolgere un'attività retribuita e qualificata, sotto la guida e la supervisione di un avvocato: "L'iscrizione all'albo speciale degli ausiliari – recita il Ddl - può essere chiesta al consiglio dell'ordine da chi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ha un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto esercente la professione legale, in forma personale, associata o societaria".

Sempre allo scopo di valorizzare il praticantato, prosegue la Relazione, ed a condizione che si siano superate con esito positivo le "verifiche intermedie" (previste dalla legge professionale all'articolo 43 e da ultimo regolamentate dall'articolo 8 del Dm Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17), viene istituito l'ulteriore '"albo speciale dei consulenti legali". Si tratta, spiega Zenettin, di una "figura professionale intermedia fra l'ausiliario e l'avvocato" ed è sempre necessario per accedervi avere in corso un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto esercente la professione. Mentre lo scopo è quello di deflazionare l'esame di Stato ma anche di "tutelare coloro che intendano operare nell'ambito giudiziario come professionisti retribuiti, ma che, valutando anche la situazione del mercato, non intendano avviare un proprio studio legale".

Il testo, come detto, interviene anche sull'esame di Stato introducendo una prova preselettiva unica nazionale e per chi l'abbia superata l'inizio, entro novanta giorni, dell'esame vero e proprio che si articolerà in una prova scritta ed una orale. La prova selettiva sarà composta da cento quesiti a risposta multipla, e per superarla si deve conseguire il punteggio minimo di settanta risposte corrette.

La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario, a scelta del candidato fra le seguenti materie: diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo e dovrà svolgersi senza l'ausilio di codici commentati. La prova orale, invece, verte oltre che sull'illustrazione della prova scritta, su cinque materie, tra le quali una di natura procedurale. Fra le tre materie obbligatorie, oltre a ordinamento e deontologia forense, diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea, sono inseriti i principi di base sull'organizzazione e sulla gestione di uno studio o ufficio legale. E cioè: procedure, regolamenti, disposizioni di legge e codici di condotta, norme in materia di riservatezza dei dati personali, di antiriciclaggio e di previdenza. Il candidato può scegliere, infine, una tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 35 punti, con voto non inferiore a 6 da parte di ciascun componente della commissione. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio minimo di 150 punti, con un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna materia.

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