In ogni caso, il centro di Gjader potrà essere solo un sito "di passaggio" perché i soggetti ivi trattenuti ai fini dell'allontanamento, dopo il termine massimo di permanenza (18 mesi), al momento dell'effettiva espulsione dovranno ritornare (in nave o in aereo) in Italia (o in altro Stato membro Ue) perché le vigenti regole europee non consentono di "delocalizzare" (o "esternalizzare") ad un Paese terzo l'esecuzione (e la responsabilità) del rimpatrio, secondo la logica del "burden-shifting".
Decreto "Albania": mentre si attende che si pronunci la Corte di giustizia dell'Unione europea sui rinvii pregiudiziali proposti sui paesi "sicuri" dalla Sezione immigrazione del Tribunale di Roma con i decreti del 4 e 5 novembre 2024 (la sentenza potrebbe arrivare prima dell'estate, dopo la discussione all'udienza pubblica del 25 febbraio scorso sui casi Alace e Canpelli: cause riunite C-758/24 e C-759/24), il governo per rimettere in funzione le strutture albanesi di permanenza e rimpatrio ne cambia...
Rapporto Censis e anno forense: luci e ombre di una professione
di Marcello Clarich Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma e Giuseppe Urbano Avvocato del Foro di Roma