Penale

Il detentore di fatto del cane e non il proprietario risponde dell'incidente stradale provocato dall'animale

La relazione di custodia determina la posizione di garanzia e fa scattare la responsabilità per colpa

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di Paola Rossi

Chi detiene di fatto un cane, pur non essendone proprietario, riveste una posizione di garanzia e risponde per colpa del danno arrecato a terzi dall'animale. La prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso costituiscono unitamente alla mancata custodia costituiscono il fondamento della colpa di colui cui è affidato l'animale, cioè la responsabilità penale per reato omissivo a norma del comma 2 dell'articolo 40 del Codice penale.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 33896/2023 - ha confermato la responsabilità del ricorrente per le lesioni colpose subite dalla parte offesa, in qualità di trsportato nell'ambito di un incidente stradale. Il cane era stato, infatti, legato dal ricorrente a un albero in prossimità di una strada, ma in modo che l'animale potesse intralciare la corsa degli autoveicoli su quel tratto.

Il ricorrente si era difeso dall'imputazione affermando che proprietario del cane fosse la in realtà la figlia. La Cassazione respinge il motivo ribadendo che - data la relazione di fatto intercorrente al momento dell'incidente tra il ricorrente e il cane pur non di sua proprietà - sussisteva in capo al padre, cui era stato affidato l'animale dalla figlia, la responsabilità penale per l'incidente provocato dal cane che aveva determinato l'evento dannoso invadendo la corsia stradale.

La Cassazione ribadisce la piena applicabilità al caso concreto dell'orientamento consolidatosi sul reato previsto dall'articolo 672 del Codice penale intitolato "omessa custodia e mal governo di animali". Ossia la riferibilità dei danni provocati dall'animale a chiunque lo detenga o lo custodisca o lo affidi a persona inesperta.

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