Professione e Mercato

Il difensore in proprio ha diritto al compenso professionale

Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31141

di Angelo Lucarella

Anche nel caso in cui un avvocato si difenda in proprio per la tutela di un suo diritto connesso ad una causa per cui ha difeso un soggetto ammesso a patrocinio a carico dello Stato, egli ha diritto al compenso con liquidazione delle spese processuali.

È la Cassazione Civile che con l’ordinanza n. 31141 , depositata il giorno 08.11.2023, ha ricordato come la circostanza per cui un avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. “non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa”.

Per migliore comprensione della questione, a parte il testo integrale della decisione, aiuta una premessa ovverosia partire dal quadro giudiziale da cui proviene quanto afferma la Suprema Corte.

Un avvocato ricorreva in sede di legittimità avverso un’ordinanza emessa ex art. 170 D.P.R. 115/2002 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.6.2022.

Detta ordinanza andava a modificare parzialmente il provvedimento di cui sopra riconoscendo al difensore d’ufficio (ricorrente in proprio, poi, in Cassazione) un compenso professionale, ma senza nulla attribuire a titolo di spese processuali ad eccezione dei soli esborsi.

È così che l’avvocato, difensore d’ufficio nel processo dell’assistito per cui era stata emessa ordinanza secondo il Testo Unico spese di giustizia, reclamava davanti ai giudici capitolini di legittimità, con un solo motivo, quanto innanzi.

L’unico motivo era basato, comunque, su un fatto decisivo: il processo originario si era concluso con l’accoglimento integrale delle richieste formulate dal difensore d’ufficio.

In buona sostanza, l’avvocato ricorrente in Cassazione, a sua ragione, denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., atteso che il Tribunale siculo nulla aveva liquidato a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il ricorrente stesso, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si fosse avvalso della qualifica di avvocato e fosse poi risultato totalmente vincitore ottenendo l’intero importo richiesto con l’atto di opposizione.

L’attività di liquidazione dell’ufficio, invece, stando al provvedimento emesso ex art. 170 DPR 115/2002, ha negato il diritto soggettivo a vedersi integralmente pagato quanto riconosciuto dal Tribunale stesso.

È così che la Cassazione, con la decisione in analisi, ha affermato come la domanda, per come formulata dall’avvocato davanti al Tribunale, era stata integralmente accolta dallo ufficio giudiziario. Quindi, liquidando un importo esattamente corrispondente a quello definitivamente domandato.

Di conseguenza “la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta (Cass. s.u. 32061/2022), è stata disposta in carenza di presupposto”.

Cosa, deduttivamente, illegittima con l’effetto che è stato violato, peraltro, un principio di natura euro-unitaria come l’art. 1 prot. add.le CEDU per cui “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”. In questo caso si tratta di spese processuali che pur sempre rientrerebbero nell’accezione di bene giuridico.

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