Il disconoscimento di una scrittura privata ne preclude l'utilizzabilità se manca la richiesta di verifica
Contratti bancari - Assenza di forma scritta - Nullità - Contestazione di copia all'originale ex art. 2719 c.c. - Disconoscimento di scrittura privata - Non produce effetto - Esclusione - Contestazione di conformità all'originale - Possibilità di accertamento della conformità per il giudice anche con presunzioni.
Come questa Corte ha già rilevato, infatti, la contestazione di conformità di una copia all'originale come disposta dall'art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2. Mentre infatti il disconoscimento, in mancanza di richiesta di verificazione non consente l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
•Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 27 aprile 2020 n. 8213
Prova scritta - Fotografica - Disconoscimento della conformità all'originale - Conseguenze - Richiesta di verificazione - Necessità - Esclusione - Dimostrazione della copia all'originale - Sufficienza.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata. Mentre quest'ultimo, infatti, in mancanza di richiesta di verificazione preclude la utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2619 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero posto a fondamento della propria decisione il documento di cui era stata negata, in primo grado, la conformità all'originale perché prodotto in copia fotostatica, atteso che di quello stesso documento era stato esibito, in grado di appello, l'originale).
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 27 marzo 2007 n. 7522
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere - Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello o di cassazione - Sussistenza.
Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26242
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere - Nullità negoziali - Rilievo di ufficio - Estensione alla rilevabilità di una possibile conversione del contratto nullo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26242