Il dissenso frena l’archiviazione del Gip
Il Giudice per le indagini preliminari non può archiviare, per particolare tenuità del fatto, se la parte offesa ha contestato l’ipotesi di non punibilità. Nè, per passare al contradditorio in udienza camerale, è necessario che la parte lesa fornisca ulteriori elementi di prova, frutto di investigazioni suppletive. Una condizione richiesta solo quando la richiesta di archiviazione è basata sull’infondatezza della notizia di reato.
La Corte di cassazione, con la sentenza 10402, accoglie il ricorso del legale rappresentante dell’Esselunga, contro la decisione del Gip di archiviare, su richiesta del Pm, un procedimento per il tentato furto di 94 confezioni di gomme da masticare. Secondo il ricorrente, mancavano gli estremi della particolare tenuità, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, sia per il valore venale non esiguo (233 euro) se il “colpo” fosse andato a segno, sia per l’assenza, della condizione di sopperire ad un urgente bisogno. Ragioni messe nero su bianco nell’atto di opposizione, come previsto dall’articolo 411-bis del Codice di procedura penale. Il Gip aveva comunque dichiarato inammissibile l’opposizione senza valutare la fondatezza delle ragioni e fornire un’adeguata motivazione del no ad un contradditorio che si doveva svolgere dopo la fissazione di un’udienza camerale.
Ad avviso della difesa il Gip aveva “pasticciato” confondendo il modulo di opposizione alla richiesta di archiviazione previsto dall’articolo 410 comma 1 bis del codice di rito penale, con quello previsto dall’articolo 411, comma 1-bis dello stesso codice. Il primo, applicabile nel caso di opposizione per infondatezza della notizia di reato, il secondo per l’archiviazione della particolare tenuità del fatto. Non c’è dubbio che nel caso di non punibilità per la lievità del fatto il reato ci sia. Chi si oppone non é dunque tenuto a dimostrare che è stato commesso, ma solo a contrastare la tesi della scarsa “rilevanza”. Investigazioni suppletive e relativi elementi di prova entrano invece in gioco quando la parte lesa vuole dimostrare che la notizia di reato non è infondata. Nel caso esaminato poi gli elementi suppletivi, anche se solo per scongiurare la non punibilità, il ricorrente li aveva anche offerti chiedendo di sentire l’addetto alla sorveglianza e i vigilantes.
Corte di cassazione – Sentenza 10402/2018