Giustizia

Il Dl Giustizia taglia la permanenza dei Giudici di pace nell’Ufficio del processo

Organismo Congressuale Forense: “Un passo significativo per migliorare l’efficienza dei tribunali italiani”

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di Francesco Machina Grifeo

L’Organismo Congressuale Forense accoglie con favore la misura contenuta nel decreto legge 29 novembre 2024 n. 178 “Misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato il giorno stesso sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 280, che riduce da due anni ad uno il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo.

L’Ocf ricordando di aver richiesto una riduzione del termine di 6 mesi, considera comunque l’intervento “un passo significativo per migliorare l’efficienza dei tribunali italiani”. Per il Governo la misura mira ad assicurare “un più rapido impiego” dei giudici di Pace “nella concreta attività per la quale sono stati selezionati”.

In particolare, si legge nel decreto, ritenuta, la “straordinaria necessità” di “ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell’incarico, il termine per l’assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo, così da anticiparne il successivo esercizio delle funzioni”, l’articolo 5 del Dl interviene sul decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» prevedendo che “per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell’incarico”.

Inoltre, per l’attuazione della norma è autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per il 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da 5milioni l’anno istituito per garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia (regolato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112).

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