Il Fisco perde contro il celebre soprano Frittoli sulla residenza nel Principato di Monaco
Per la Cassazione, ordinanza n. 170 dell'8gennaio, il ricorso dell'Agenzia delle entrate è inammissibile
Il Fisco perde la sua battaglia contro Barbara Frittoli, il celebre soprano italiano che ha inaugurato per ben quattro volte la stagione del Teatro alla Scala di Milano. La residenza nel Principato di Monaco, dove si è sposata ed ha una propria abitazione, con attiguo studio, è effettiva e non funzionale ad evadere le imposte. La VI Sezione civile ha così dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva sancito l'illegittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2008 -2009.
A insospettire il Fisco, la proprietà di alcuni immobili in Italia, abitati da parenti, e la permanenza della figlia minore dai nonni a cui era affidata. Per la Ctr però tali elementi non possono essere considerati "decisivi", dovendosi piuttosto valorizzare altri elementi come l'assistenza sanitaria (e l'abbonamento allo stadio) nel Principato, oltre alla "sporadica" presenza nel Belpaese, desunta anche dal numero esiguo di atterraggi a Malpensa. Una lettura condivisa dalla Suprema corte, ordinanza 170 depositata oggi , secondo cui l'Agenzia mira, in realtà, ad ottenere "un'inammissibile revisio prioris instantiae, richiedendo al giudice di legittimità una diversa valutazione di merito".
La censura prospettata dall'Agenzia come verifica nell'ambito del vizio di violazione di legge, scrive la Cassazione, "tende in realtà a porre in discussione l'operato del giudice di merito in ordine alla valutazione di una serie di elementi presuntivi indicati (acquisto di immobili in Italia, richiesta di talune autorizzazioni amministrative, permanenza in Italia della figlia minore) asseritamente disconosciuti dalla CTR, inammissibilmente sollecitando a questa Corte una diversa valutazione dell'iter decisorio del giudice di secondo grado, senza considerare che spetta appunto al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti".