Il Garante privacy bacchetta la riforma “Cartabia” del processo penale
A tutela degli indagati, servono “correttivi” sulla pubblicità degli atti soggetti a “registrazioni” o “videoregistrazioni”
Il Garante privacy (provvedimento 21 dicembre 2023, reso noto oggi) invita il Ministero della Giustizia a “correggere” la riforma Cartabia del processo penale rafforzando la tutela dei dati personali degli indagati in tutti quei casi, e sono molti, in cui si procede alla videoregistrazione: ad esempio l’interrogatorio dell’indagato.
L’occasione la fornisce proprio Via Arenula laddove chiede un parere all’Authority su uno schema di decreto legislativo del Ministero correttivo del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Il “correttivo” in realtà si occupa di tutt’altro. I primi dieci articoli infatti introducono alcune modifiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, “al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma”. L’ultimo, articolo 11, invece, reca la clausola di invarianza finanziaria.
La disciplina proposta, scrive il Garante, “non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dati”. “Tuttavia - aggiunge -, proprio per sua natura il decreto correttivo potrebbe prestarsi all’introduzione di un’ulteriore norma di coordinamento, relativa al regime di pubblicità degli atti oggetto di documentazione mediante videoregistrazione”.
La riforma Cartabia, infatti, per garantire una rappresentazione più accurata degli atti processuali, ha ampliato notevolmente, conformemente ai criteri di delega, il ricorso alla riproduzione audiovisiva e fonografica come modalità generale di documentazione, che è destinata ad affiancare il verbale per gli atti del procedimento (art. 134 c.p.p., ora espanso ulteriormente a seguito della soppressione del comma 3-bis dell’articolo 510-bis), quale modalità preferenziale di documentazione dell’ interrogatorio di garanzia dell’indagato in vinculis (art. 141-bis c.p.p.), quale forma di documentazione dell’assunzione dibattimentale dei mezzi di prova (art. 510, c.2-bis c.p.p.).
Una innovazione, prosegue, che ha un “notevole impatto sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi a vario titolo coinvolti” e che dunque “suggerisce” al Ministero di introdurre “un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità espressione del principio di cui all’art. 101, I c. Cost., il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall’art. 5, p.1, lett.c) del Regolamento”.
Il Garante, infine, manifesta, sin d’ora, la più ampia disponibilità a offrire il proprio contributo per l’analisi della questione e la definizione di tale disciplina.
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COSA PREVEDE ATTUALMENTE IL DECRETO CORRETTIVO
In particolare, riassume il Garante, l’articolo 1, comma 1, lettera a), coordina le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e alla – sopravvenuta – modifica dell’articolo 583-quater, secondo comma, c.p. (introdotta dall’articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d’ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria.
La lettera b) del medesimo articolo modifica poi l’ultimo comma dell’articolo 635 c.p. per uniformare il regime di procedibilità per tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all’articolo 625 c.p..
La disposizione transitoria di cui all’articolo 9, comma 1, dello schema di decreto estende – coerentemente con la novella dell’articolo 635 c.p - anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall’articolo 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.
Le lettere l), m) e n) dell’articolo 1, mirano a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all’avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest’ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell’elenco di cui all’articolo 127 disp. att. c.p.p.
L’articolo 2, c.1, lett. a), al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, introduce il riferimento alla persona offesa (non compresa nel concetto di “parti”) nell’ambito della disposizione che legittima le “parti” personalmente al deposito degli atti in modalità analogica, derogando alla regola del deposito telematico obbligatorio. Le lettere b), i) e s) recano interventi di mero coordinamento di alcune norme processuali con l’istituto della giustizia riparativa.
L’articolo 2, c.1, lett. c) dello schema di decreto ammette, nei casi di urgenza l’abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto.
La lettera d) del medesimo articolo novella l’articolo 154 c.p.p., legittimando l’autorità giudiziaria ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notificazioni dei soli atti introduttivi del giudizio alla persona offesa (che non abbia proposto querela nè nominato un difensore), al ricorrere delle circostanze eccezionali indicate.
La lettera e) colma una carenza di coordinamento tra l’articolo 161 e l’articolo 157-ter c.p.p., precisando che, laddove il domicilio dichiarato o eletto risulti insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire mediante consegna al difensore.
Con la lettera f) si novella l’articolo 296, c.2, con la sostituzione del concetto di prova con quello di dimostrazione, in ragione dell’incongruità del primo rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza che, di fatto, renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell’istituto.
La lettera g), analogamente, corregge il difetto di coordinamento dell’articolo 554-bis c.p.p. relativamente alla sospensione dei termini di custodia cautelare durante la fase del giudizio.
La lettera o) dell’articolo 2 introduce misure meramente organizzative relative al periodo immediatamente successivo al periodo feriale, mentre la lettera p) chiarisce che il giudice debba valutare l’economia processuale della scelta del rito abbreviato rispetto alla maggiore complessità del dibattimento (oltre che ai “prevedibili tempi” dell’istruzione).
Le lettere q), r), bb) e cc) interpolano gli articoli 450, 456, e 601 e 656 c.p.p. per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell’assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell’imputato per il giudizio di appello di cui all’articoli 601 c.p.p. e al provvedimento di esecuzione.
La lettera s) mira a semplificare l’istituto del procedimento per decreto, ammettendo il destinatario del decreto penale di condanna alla sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione.
La lettera t) del medesimo articolo sopprime il comma 3-bis dell’articolo 510 c.p.p– che circoscrive la possibilità di trascrizione della riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti – così facendo riespandere la disciplina generale di cui all’articolo 139 c.p.p..
La lettera u) dell’articolo 2 e l’articolo 5 chiariscono invece che, nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non si attiva il c.d. meccanismo di sentencing, potendo egli pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita. Si dispone, inoltre, una complessiva semplificazione del meccanismo sostitutivo, anche intervenendo sulla norma “sostanziale” di cui all’articolo 58 della legge n. 689 del 1981.
La lettera v) colma un deficit di coordinamento dell’articolo 554-ter c.p.p., mentre le lettere z) e aa) coordinano, anche dal punto di vista della scansione temporale, il cd. meccanismo di sentencing di cui all’articolo 545-bis c.p.p. con il giudizio di appello.
La lettera dd) legittima il giudice dell’esecuzione a provvedere d’ufficio alla riduzione della pena, nella misura di un sesto, nell’ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 442 c.p.p..
L’articolo 3, c.1, lett. a) dello schema di decreto circoscrive l’ambito applicativo dell’articolo 63-bis disp.att.c.p.p. sulla comunicazione di cortesia alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio.
L’articolo 4, c.1, lett. a), introduce disposizioni correttive rispetto all’estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore.
L’articolo 7 reca norme di coordinamento relativamente alla disciplina della responsabilità da reato degli enti.
L’articolo 8, c.1, introduce norme di coordinamento dell’ipotesi di mancata applicazione della sospensione del corso della prescrizione, di cui all’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, con il termine delle ricerche oggetto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato (art. 420-quater c.p.p.)
L’articolo 10 reca disposizioni transitorie, in particolare sulla presentazione dell’atto di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello.
L’art. 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.