Il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento di espulsione dello straniero
Straniero – Irregolare – Provvedimento di espulsione – Natura amministrativa del provvedimento - - Sindacato del giudice di merito – Espulsione automatica - Valutazione delle condizioni di esclusione – Non compete – Attività di mero accertamento – Pendenza del processo ammnistrativo – Irrilevanza
Il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato e la sua eventuale disapplicazione è riservata al giudice amministrativo. Il giudice ordinario è solo tenuto all'accertamento, al momento dell'espulsione, della mancanza del permesso di soggiorno, perché scaduto o non rinnovato, essendo irrilevante la circostanza della pendenza dei termini per impugnare il diniego di rinnovo.
• Corte di Cassazione, Sezione 1, ordinanza 31 marzo 2020 n. 7619
Straniero - Espulsione - Natura amministrativa del provvedimento di espulsione - Assenza del permesso di soggiorno - Sindacato del giudice di merito – Non sussiste – Valutazione delle condizioni di esclusione dell'espulsione automatica - Non sussiste - Attività di mero accertamento - Pendenza del processo ammnistrativo - Irrilevanza
Non esiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo, avente ad oggetto i presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno, e il giudizio ordinario sull'espulsione. Il controllo dell'autorità giurisdizionale ordinaria sul provvedimento prefettizio è quello del riscontro dell'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che lo impongono, e la mera carenza del permesso di soggiorno, anche temporanea, fa venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia. La decisione del giudice amministrativo, sulle condizioni di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non costituisce un antecedente logico in senso tecnico rispetto a quella del giudice ordinario sul decreto d'espulsione, che legittimamente è stato emesso, nel caso di specie, a seguito della revoca del permesso di soggiorno.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15676
Immigrazione - Straniero non in regola con il permesso di soggiorno - Decreto prefettizio di espulsione - Sindacato del giudice ordinario sul provvedimento presupposto del questore - Esclusione - Ricorso al giudice amministrativo avverso quest'ultimo - Sospensione del giudizio ordinario - Esclusione.
In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 giugno 2016, n. 12976
Stranieri - T.u. immigrazione - Decreto di espulsione del prefetto nei confronti dello straniero non in regola - Potere del giudice ordinario di sindacare l'atto amministrativo presupposto - à - Esclusione - Ricorso al tar avverso il provvedimento del questore - Contestuale ricorso al giudice ordinario - Sospensione di quest'ultimo procedimento ex art. 295 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore , poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario e che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore.
•Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 16 ottobre 2006, n. 22217