Società

Il limite percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nel concordato preventivo

La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari costituisce requisito di validità della proposta concordataria, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura

di Rossana Mininno

Il concordato preventivo è disciplinato dal titolo III ("Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione") del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

La procedura concordataria «tende […] alla risoluzione della crisi di impresa» (Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329) e consente all'imprenditore commerciale di evitare, mediante la regolazione dei rapporti debitori in maniera concertata con i creditori, che lo stato di crisi evolva in fallimento.

Ciò in ragione della «ravvisata opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto inutile depauperamento» (Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521).

La procedura di concordato preventivo ha avvio con la presentazione, da parte del debitore, della domanda di ammissione, unitamente alla proposta concordataria completa dei relativi allegati (domanda c.d. piena) oppure priva di proposta (domanda c.d. con riserva o in bianco o con prenotazione).

La domanda c.d. piena deve essere corredata dai seguenti documenti: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività; l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

La proposta concordataria deve essere accompagnata dalla relazione predisposta da un professionista indipendente, scelto dal debitore, il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Quanto ai presupposti per l'ammissione alla procedura, la proposta di concordato «deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari» (art. 160, co. 4, L.F.).

Con specifico riferimento alla natura del limite percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari con la recente ordinanza n. 11217, pubblicata in data 28 aprile 2021 , i Giudici della Prima Sezione civile della Corte di cassazione hanno chiarito che «a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma primo, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, l'attuale quarto comma all'art. 160 della legge fall., nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, ha elevato la previsione di tale percentuale a requisito di validità della proposta concordataria, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura, potendo rigettare senz'altro la relativa domanda, ove la stessa non rechi l'impegno di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella predetta misura».

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