Rassegne di Giurisprudenza

Il mediatore che è al tempo stesso procacciatore d'affari dell'altro contraente ha diritto alla provvigione

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Locazione - Stipula preliminare di locazione - Mediazione - Diritto alla provvigione del mediatore - Procacciatore d'affari - Compenso preteso nei confronti di chi conferisce l'incarico.

Si configura il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Se é vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, é anche vero che questo "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, esercitando l'autonomia negoziale. Difatti, il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolge attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo.

• Corte di cassazione, civile, sezione 6 2, ordinanza del 24 settembre 2021, n. 25942

 

Professionisti - Procacciatore d’affari - Pagamento delle spettanze - Valutazione della natura dell’attività e degli accordi intercorsi - Necessità. (Cc, articoli 988, 1362)

Se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale “normale” assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico.

• Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12651

 

Mediazione - Provvigione - Condizioni per il suo ottenimento - Obbligo del mediatore di palesare tale sua qualità - Necessità - Eventuale violazione di siffatto obbligo - Conseguenze - Mediazione occulta - Configurabilità - Effetti - Perdita del diritto alla provvigione - Sussistenza.

Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è necessario che l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà. Ove, per contro, il mediatore celi tale sua veste, presentandosi formalmente come mandatario di una delle parti (cosiddetta "mediazione occulta") egli non ha diritto alla provvigione e l'accertamento della relativa circostanza è demandato al giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

• Corte di cassazione, civile, sezione 3, sentenza del 9 maggio 2008, n. 11521

 

Mandato - In genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) - Diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente - Configurabilità - Motivazione - Fattispecie.

È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di pagamento della provvigione per l'intermediazione nell'acquisto da parte del terzo di macchinari prodotti dalla società convenuta, si era doluto il ricorrente, che secondo la corte di merito, egli, in quanto procacciatore d'affari per la ditta acquirente, non avesse potuto svolgere contemporaneamente attività mediatoria in favore della venditrice, conseguendo il diritto al compenso nei confronti di quest'ultima: la S.C. ha cassato con rinvio, per errata applicazione dell'articolo 1755 cod. civ., l'impugnata sentenza di rigetto).

• Corte di cassazione, civile, sezione 3, sentenza del 22 giugno 2007, n. 14582