Il miglioramento delle condizioni di lavoro con le piattaforme digitali ed il percorso di regolamentazione a livello Comunitario
La rapida espansione delle piattaforme digitali ha portato vantaggi sia in favore delle imprese sia dei consumatori, ma ha anche generato una "zona grigia" che riguarda la condizione dei numerosissimi lavoratori addetti.
Come noto, l'economia delle piattaforme digitali ha sperimentato una rilevantissima crescita negli ultimi anni, con entrate che sono passate da un importo stimato di 3 miliardi di euro nel 2016 a circa 14 miliardi di euro nel 2020. Si prevede che il numero di lavoratori delle piattaforme raggiungerà i 43 milioni entro il 2025.
La rapida espansione delle piattaforme digitali ha portato vantaggi sia in favore delle imprese sia dei consumatori, ma ha anche generato una "zona grigia" che riguarda la condizione dei numerosissimi lavoratori addetti.
Secondo la Commissione europea, attualmente sono circa 5,5 milioni i lavoratori classificati come autonomi che hanno un rapporto di lavoro con le piattaforme digitali e dovrebbero, quindi, beneficiare delle stesse tutele e degli stessi diritti riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
A ciò si aggiunga il fatto che, l'utilizzo di algoritmi nel contesto del lavoro delle piattaforme digitali, ha sollevato interrogativi sul trattamento dei dati dei lavoratori nonché sulla trasparenza e responsabilità del processo decisionale.
A tale proposito il 9 dicembre 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di Direttiva relativa "al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali".
Tale proposta mira al raggiungimento di un triplice scopo: in primo luogo, migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, agevolando la corretta determinazione della loro situazione occupazionale attraverso una presunzione legale confutabile (capo II);
in secondo luogo, migliorare la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali rafforzando la trasparenza, l'equità e la responsabilità nell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (capo III) ed in terzo luogo, migliorare la trasparenza in merito al lavoro mediante piattaforme digitali (capo IV) e mettere in atto determinate misure di applicazione e mezzi di ricorso (capo V).
I Ministri responsabili dell'occupazione e degli affari sociali avevano già tentato di definire l'orientamento generale del Consiglio in merito alla direttiva relativa ai lavoratori delle piattaforme digitali.
Si è così giunti, finalmente, ad una proposta, presentata il 7 giugno 2023, la quale prevede significativi strumenti intesi al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali e alla salvaguardia delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali mediante l'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Tale proposta presenta diverse novità rispetto al testo proposto il 9 dicembre 2021, la più importante delle quali è quella prevista dall'art. 4 il quale rafforza la presunzione "relativa" di subordinazione in favore dei lavoratori, con possibilità tuttavia per i datori di lavoro, gestori della piattaforma digitale, di dimostrare la sussistenza del lavoro autonomo.
A tale riguardo, la proposta di Direttiva in esame amplia gli indici di "subordinazione" che passano da 5 a 7, restando fermo che, ai fini della predetta presunzione, sarà sufficiente la ravvisabilità di almeno tre criteri. Ed invero nel ricordato art. 4 si legge "[…], il potere di controllo e direzione si considera esercitato se sono soddisfatti, in virtù dei propri termini e delle proprie condizioni applicabili o nella pratica, almeno tre dei criteri seguenti". Per completezza, si riportano i primi cinque criteri:
a) la piattaforma di lavoro digitale determina i limiti massimi per il livello di retribuzione,
b) la piattaforma di lavoro digitale impone alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali di rispettare regole specifiche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro;
c) la piattaforma di lavoro digitale supervisiona l'esecuzione del lavoro, anche con mezzi elettronici;
d) la piattaforma di lavoro digitale limita, anche mediante sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro restringendo la facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza;
e) la piattaforma di lavoro digitale limita la possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.
A questi, come detto, sono state aggiunti i seguenti due ulteriori criteri: "la piattaforma di lavoro digitale limita, anche mediante sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro restringendo la facoltà di accettare o rifiutare incarichi" e "la piattaforma di lavoro digitale limita, anche mediante sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro restringendo la facoltà di ricorrere a subappaltatori o sostituti".
L'ultima modifica apportata all'art. 4 è l'aggiunta del comma 1-bis secondo il quale "Le norme di cui al presente articolo e all'articolo 4 bis lasciano impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali e delle autorità competenti di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro in questione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, indipendentemente dal numero di criteri soddisfatti". In sostanza, la suddetta presunzione legale di subordinazione non interferisce con la decisione concreta delle Autorità e degli Organi giurisdizionali nazionali di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro.
Non resta a questo punto che attendere gli sviluppi normativi della proposta di Direttiva che riguarda, come detto, un settore sempre più vasto, destinato ad una crescita esponenziale, peraltro proprio in concomitanza con le prime proposte normative al livello europeo relative all'uso dell'intelligenza artificiale sul luogo di lavoro di cui si parla proprio in questi giorni.
a cura dell' avv. Rosario Salonia, Salonia Associati Studio Legale