Il naturopata non è uno psicologo abusivo
Lo afferma il tribunaledi Vicenza con la sentenza 318/2020
Non commette il reato di abusivo esercizio della professione di psicologo il naturopata che non prescrive farmaci né terapie, ma si limita a suggerire il consumo di integratori alimentari e a offrire un "counseling" mirato ad un ascolto empatico. Ad affermarlo è il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 318/2020, ritenendo nella fattispecie non raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio la prova della condotta incriminata dall'articolo 348 cod. pen.
Il caso
Protagonista della vicenda è un uomo, laureato in comunicazione e con specializzazione in naturopatia, il quale finiva al centro di polemiche e di una inchiesta giudiziaria dopo un esposto presentato alla Procura dall'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, che lo accusava di esercizio abusivo della professione di psicologo. L'uomo, infatti, aveva diffuso un volantino e aperto una pagina web in cui pubblicizzava il suo metodo per combattere "trattamenti di ansie, fobie, attacchi di panico, disturbi comportamentali, traumi del passato", utilizzando termini ed espressioni che potevano far intendere che lo stesso fosse a tutti gli effetti uno psicologo. Nonostante la lettera di scuse e il ritiro del volantino, il naturopata veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 348 del cod. pen.
La decisione
Il Tribunale, seppur con formula dubitativa, opta per l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Invero, spiega il giudice, dalle testimonianze è emerso che l'imputato si presentava come naturopata e non come psicologo e offriva alle persone con cui si interfacciava integratori alimentari, limitandosi in un secondo momento ad «interpretare i segnali non verbali dei suoi interlocutori, la loro postura, l'atteggiamento delle loro spalle», offrendo loro una consulenza di tipo empatico. In sostanza, l'imputato non si proponeva come psicologo, né veniva percepito come tale da coloro che si affidavano alle sue consulenze. Il volantino poteva in effetti essere oggetto di equivoco, ma nella sostanza l'approccio tenuto non era da ritenere «psicologico, bensì attinente alla sfera esclusivamente comportamentale». Ebbene, secondo il Tribunale tale condotta e il contesto in cui l'imputato ha operato non sono tali da legittimare un presunto esercizio abusivo di professione.
In definitiva, chiosa il giudice, non vi è prova, oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato «abbia travalicato quel confine sottilissimo tra sua attività di "consulente" in naturopatia e quella di psicologo, limitandosi a fornire consigli sull'assunzione di integratori alimentari, acquistabili - com'è noto – senza prescrizione medica, e di fatto esercitando pratiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere globale della persona, ma che non hanno carattere di prestazione né psicologica né sanitaria».