La legge 6/2004 ha modificato le norme del Codice civile relative all’interdizione e all’inabilitazione e ha posto le tre procedure in connessione. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti. Si attribuisce al giudice investito del procedimento di interdizione o inabilitazione il potere, anche officioso, di avviare il procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno qualora all’esito dell’istruttoria espletata siano insufficienti i presupposti per le misure più drastiche e penalizzanti
Le norme concernenti gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione hanno subito delle modifiche con l’intervento della legge 9 gennaio 2004 n. 6.
Le modifiche agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione introdotte dalla legge 6/2004 nel Codice civile
A seguito della novella è stato aggiunto al titolo XII il «Capo II - Dell’interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale» dopo il «Capo I - Dell’Amministrazione di sostegno».
L’articolo 405, comma 3, del Cc stabilisce che «se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza...