Penale

Il patteggiamento non salva dal pagamento delle spese di custodia cautelare

di Patrizia Maciocchi

Il patteggiamento non evita all'imputato di pagare le spese per il suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. I benefici sono, infatti, limitati alle spese del procedimento. La corte di cassazione, con la sentenza 50314, respinge il ricorso dell'imputato secondo il quale la condanna a pagare le spese della custodia cautelare in carcere era in contrasto con l'articolo 445 comma 1 del codice di rito penale, che prevede l'”esenzione” dalle spese del procedimento per chi sceglie l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso la pena irrogata non sfori i due anni. Dalla sua il ricorrente citava diversi precedenti di legittimità. La Suprema corte ammette il contrasto ma sceglie l'indirizzo più “penalizzante” per l'imputato. I giudici danno conto di un primo orientamento, secondo il quale, a prescindere dalla durata della sanzione concordata, l'imputato è tenuto a pagare le spese di custodia cautelare, vista la diversa natura di queste rispetto alle spese processuali alle quali si riferisce la norma. Diverso il punto di vista della giurisprudenza invocata dal ricorrente, che considera invece il “beneficio”, previsto dal codice di rito, estensibile anche alle spese di custodia cautelare se la condanna non supera i due anni. La Cassazione sceglie la prima via, facendo un distinguo tra le spese processuali penali e le spese di mantenimento dei detenuti basato proprio su quanto stabilito dal testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002). Secondo la norma, infatti, si procede al recupero delle spese di mantenimento in carcere dei detenuti, oltre che delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche in caso di patteggiamento. Per la Suprema corte dunque gli oneri di mantenimento in carcere non rientrano “nel novero dell'esenzione previsto dalla disciplina premiale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è limitato ai soli esborsi sostenuti per lo sviluppo dell'iter processuale”.

Corte di cassazione – Sezione IV – Sentenza 7 novembre 2018 n.50314

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