Il piano inceneritori è tra i programmi da sottoporre a Vas
La gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva 2008/98/Ce non contrasta con una norma nazionale che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale». Purché, però, sia compatibile con le altre disposizioni della direttiva sui rifiuti che prevedono obblighi più specifici. Questa disciplina rientra tra “i piani e i programmi” soggetti a Vas (Valutazione ambientale strategica). Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di giustizia Ue, con sentenza dello scorso 8 maggio (C-305/18).
La decisione è stata assunta in esito al rinvio del Tar Lazio del 28 febbraio 2019 nell’ambito di una controversia che ha visto schierate alcune associazioni ambientaliste contro la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Ambiente e alcune regioni. Oggetto del contendere, l’annullamento del Dpcm 10 agosto 2016 che individua la capacità complessiva di trattamento degli inceneritori di rifiuti urbani in esercizio o autorizzati e il fabbisogno residuo, da coprire con la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero energetico. La decisione comunitaria ricorda che la normativa italiana è costituita da una norma di base (articolo 35 Dl 133/14-legge 164/14) e da una norma di esecuzione (10 agosto 2016) i cui tre allegati indicano le modalità che hanno consentito di individuare le tre categorie indicate nelle tabelle A, B e C.
La Corte sottolinea che la gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che «lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità» non obbligandoli «ad optare per una specifica soluzione di prevenzione e gestione».
La normativa italiana «attua le scelte strategiche di uno Stato membro in materia di recupero o di smaltimento dei rifiuti» e la localizzazione regionale di nuovi impianti. Per questo il Tar del Lazio ha chiesto se tale normativa rientri nell’ambito di applicazione della direttiva Vas (2001/42/Ce) e nella relativa nozione di «piani e programmi». La risposta dei giudici europei è stata positiva qualora possa «avere effetti significativi sull’ambiente». Effetti che, però, vanno verificati dal giudice del rinvio (punto 54).
Corte di giustizia Ue, sentenza 8 maggio 2019 nella causa C-305/18