Il Pm contro il riesame deve motivare su gravità indiziaria e attualità delle esigenze cautelari
L’interesse del pubblico ministero a impugnare la cancellazione della misura cautelare deve essere sotenuto dalla possibilità che questa venga ripristinata. Quindi - di regola- il ricorso per cassazione della parte pubblica deve contenere sia rilievi in ordine alla gravità indiziaria che alla sussistenza, cioè all’attualità, delle esigenze cautelari. Ciò vale anche se implicitamente quando operi la presunzione codicistica dell’adeguatezza della misura carceraria, che comunque non può essere disposta in presenza di segni negativi dell’esistenza delle esigenze cautelari.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico minstero che contestatva la decisione di riesame che aveva ravvisato esplicitamente solo l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza e di conseguenza eslcuso che operasse la presunzione di cautela in carcere, ma senza proporre alcun argomento in tema della non attualità della necessità della restrizione cautelare in carcere della persona indagata, in quanto tema assorbito dall’assenza del primo elemento.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 13200/2025 - risponde soprattutto alla memoria avanzata dalla difesa dell’indagato dove sosteneva l’assenza di interesse del ricorso presentato dal Pm in quanto contrastava solo il giudizio di insussistenza della gravità indiziaria senza nulla dire in ordine alle esigenze cautelari.
La Corte nel rigettare il ricorso del Pm ciò nondimeno esclude che in tal caso il motivo sull’attualità delle esigenze cautelari fosse una carenza dell’atto impugnatorio, in quanto si versava in un caso dove l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della misura personale restrittiva si fondava esclusivamente sulla carenza indiziaria, ma in un caso come quelli elencati dall’articolo 275, comma 3, del Codice penale dove la gravità degli indizi presuppone di per sé la necessità della carcerazione cautelare a meno di insussistenti attuali esigenze cautelari.
Per cui non era affetto da inammissibilità il ricorso del Pm dove non faceva alcun riferimento all’attualità di tali esigenze - come invece lamentato dalla difesa dell’indagato - in quanto l’impugnazione della decisione di riesame che abbia solo affermato l’esclusione della gravità indiziaria, la questione dell’insussistenza di elementi di segno contrario, cioè la non attualità delle esigenze cautelari, è argomento assorbito e superato dall’esclusione del primo presupposto.
Invece, va precisato che quando non opera una tale presunzione “cautelare” restrittiva il Pm non può impugnare solo sotto il profilo della gravità indiziairia la decisione del giudice che abbia escluso non solo la sussistenza dei gravi indizi ma anche l’attualità delle esigenze cautelari. In tal caso vanno impugnati e argomentati entrambi i profili in caso di ricorso.