Civile

Il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, anche se festivo, è ricompreso nel termine per ricorrere

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Procedimento civile - Impugnazioni - Ricorso in cassazione - Sospensione feriale dei termini processuali – Decorrenza del termine con inizio nel periodo feriale - Primo giorno utile successivo alla sospensione - Computo nel termine anche se festivo
Il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale (1 settembre) va computato nel calcolo del termine il cui decorso abbia avuto inizio in periodo feriale stante che tale giorno segna l'inizio del suo decorso, che non include il dies a quo, in applicazione del principio dell'articolo 155, c.1, cpc, ma solo la sua prosecuzione, essendo così irrilevante che questo giorno sia festivo o meno.
Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 24 gennaio 2019 n. 2051

Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso in cassazione - Termini processuali - Sospensione - Periodo feriale - Termine la cui decorrenza inizi nel periodo feriale - Differimento alla fine del periodo - Primo giorno utile successivo alla sospensione - Computo nel termine anche se festivo.
Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione dei termini processuali, questo è differito alla fine di tale periodo nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso, il quale non include il “dies a quo”, in applicazione del principio fissato dall'articolo 155, comma 1, c.p.c., ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo. Nella specie, è tardivo il controricorso notificato il quarantunesimo giorno a far data dal 16 settembre 2012, primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, ricompreso nel termine ancorché festivo (domenica)
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 marzo 2017 n. 7112

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione - Periodo feriale - Ricorso in cassazione - Proposizione - Sospensione dei termini durante il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre - Decorso del tempo avente inizio durante il periodo sospensione - Giorno del 16 settembre - Ricomprensione nel novero dei giorni concessi dal termine - Ratio
In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) è principio consolidato, che se il decorso del termine per ricorrere abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ai sensi dell' articolo 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 che va inteso nel senso che il 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, in quanto che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo. Non vi è preclusione comunque a che il dies a quo, da non computare nel termine, sia individuabile nello stesso giorno in cui l'atto abbia manifestato i suoi effetti, ancorché l'atto stesso sia caduto in periodo feriale.
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 aprile 2016 n. 8518

Procedimento civile - Impugnazioni – Ricorso in cassazione - Termini processuali - Computo - Sospensione durante il periodo feriale
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, , l' art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 stabilendo che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va applicato nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, poiché tale giorno segna non ma l'inizio del suo decorso, e non già l'inizio del termine, il quale non include il “dies a quo” del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'articolo 155 primo comma cod. proc. civ. (nel caso di specie il ricorso per cassazione, notificato il 12 e il 14 settembre, era stato poi depositato il ventiduesimo giorno utile successivo all'ultima notifica, e pertanto dichiarato improcedibile).
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 marzo 1995 n. 3668

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