Civile

Il principio della bigenitorialità va assicurato anche se il padre non dice di avere una nuova relazione

Nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il figlio minore il giudice deve solo ispirarsi al criterio dell'esclusivo interesse del fanciullo

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di Simona Gatti

Nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il figlio minore il giudice deve solo ispirarsi al criterio dell'esclusivo interesse del fanciullo. E in particolare assicurare il rispetto del principio della bigenitorialità, cioè la presenza comune dei genitori nella vita del figlio per garantirgli stabili consuetudini e salde relazioni affettive con entrambi. Per questo motivo la Cassazione con l'ordinanza n. 28883 del 17 dicembre ritiene che la "superficialità" del padre di non comunicare alla ex e al Ctu di avere intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna non è una buona ragione per derogare al richiamato principio.

Il ricorrente dunque ha ottenuto dalla Suprema corte l'annullamento del decreto che, in riforma della decisione ampliativa del diritto stabilita in primo grado, aveva disposto che la frequentazione tra padre e figlia proseguisse secondo le modalità fissate quando la piccola aveva sei mesi: regime che per la tenerissima età della figlia non prevedeva il pernotto. Ma oggi dopo circa sei anni queste regole impediscono l'esercizio del diritto alla bigenitorialità e per i giudici di Piazza Cavour male ha fatto la Corte di appello a soffermarsi esclusivamente sul comportamento definito superficiale del padre, che in occasione dello svolgimento della Ctu e delle attività istruttorie, aveva nascosto la sua nuova relazione e fornito poi versioni contrastanti sulla sua situazione personale e affettiva. Nulla è stato invece approfondito sul fronte "superiore interesse della minore a una reale bigenitorialità" da individuare in particolare "in merito alle dinamiche relazionali e affettive padre/figlia" e come queste si sono sviluppate nel corso degli anni.

La poca attenzione sui reali bisogni della bambina emerge - sottolinea ancora la sesta sezione civile - dalla assenza di motivazione sulle ragioni che hanno indotto a escludere il pernotto e l'ampliamento della frequentazione infrasettimanale e anche il condivisibile invito agli ex ad avviare un responsabile e serio percorso di mediazione per superare le vecchie tensioni poco ha a che fare con il legittimo diritto di un minore a crescere mantenendo un rapporto stabile ed equilibrato con madre e padre.

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