Penale

Il principio dell' «oltre ogni ragionevole dubbio» non incide sul sindacato di sola legittimità

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni penali – Ricorso per Cassazione – Valutazione degli elementi probatori – Principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” – Legge n. 46/2006.
Qualora venga dedotto, mediante ricorso per cassazione, la violazione del principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”, la Suprema Corte è chiamata a prendere atto di quanto già accertato dal giudice di merito e a valutare se lo stesso appaia logicamente motivato nella sentenza impugnata. Infatti, la selezione e la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito visto che nessuna risultanza probatoria può avere un significato slegato e o disancorato dal contesto in cui è inserita, potendo solo il predetto giudice apprezzarne la valenza attraverso la valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio raccolto. Peraltro, la Corte di legittimità non potrebbe mai esaminare i singoli atti probatori in maniera atomistica, restando pur sempre il giudizio di cassazione un sindacato sulla sola tenuta della motivazione, cui è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisone impugnata.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 settembre 2017 n. 44440

Sentenza assolutoria di primo grado - Riforma in appello - Diversa valutazione del compendio probatorio - Obbligo di motivazione - Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - Violazione - Non sussiste.
Non viola il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio probatorio, purché' delinei, con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso argomentativo, così da mettere in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato. La sentenza di condanna resa in appello in esito alla assoluzione decisa in primo grado, dunque, non merita censure sul piano della motivazione laddove risulti connotata da uno sviluppo argomentativo che passi da un puntuale e analitico confronto con le ragioni addotte a sostegno del “decisum” impugnato, mettendone in luce carenze o aporie, che ne giustificano l'integrale riforma.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 25 febbraio 2016, n. 7726

Ricorso per cassazione - Riscontri estrinseci - Vizio motivazionale - Controllo di legittimità - Limiti - Illogicità ictu oculi - Non sussiste - Condanna oltre ogni ragionevole dubbio – Nozione.
Il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” è contenuto nell'articolo 533 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. n. 46/2006, articolo 5, che impone al giudice il ricorso ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la auto-contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). Osserva al riguardo il Collegio che il principio suddetto non ha però innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicita' di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicita' sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 ottobre 2016 n. 44300

Impugnazioni penali – Ricorso per Cassazione – Valutazione degli elementi probatori – Principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” – Legge n. 46/2006.
Il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”, introdotto formalmente dalla Legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'articolo 533 c.p.p., costituisce l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi - in buona parte già desumibile dal disposto dell'articolo 530 c.p.p., commi 2 e 3 - e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità. Tale principio non vale ad intaccare l'altro fondamentale cardine in tema di decisione del processo, valido con riferimento al giudizio di legittimità e cioè quello secondo cui, anche dopo la novella normativa dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della Legge n. 46 del 2006, non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito. Infatti, il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” non può certo valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicita' sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 21 dicembre 2015 n. 50068

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