Nonostante le intenzioni del legislatore non possano non essere condivise e apprezzate, non si può neppure tacere che - ovviamente - l'eventuale inerzia del giudice istruttore comporta inevitabilmente la stasi del processo pendente, in relazione alla quale le parti (e soprattutto quella che ha interesse alla più rapida definizione del giudizio) sono prive di qualsiasi forma di tutela
La pronuncia interpretativa di rigetto del giudice delle leggi appena esaminata è destinata a continuare a essere rilevante anche dopo il correttivo: quest'ultimo, infatti, nonostante abbia sostituito integralmente il testo dell'articolo 171-bis del Cpc, ha in larga misura riprodotto la precedente disposizione.
Modifiche al codice di procedura civile: le verifiche preliminari, l'analisi dell'articolo 171-bis (Dlgs 164/2024, articolo 3, comma 2, lettera h); Cpc, articolo 171-bis)
Procedendo in modo più analitico:
1) il nuovo comma 1 riproduce quanto già stabilito nell'esordio del precedente comma 1, ribadendosi così che il giudice istruttore - nella finestra temporale...
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di Marcello Clarich, Ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma e Giuseppe Urbano, Avvocato del Foro di Roma