Il reato di stalking assorbe quello di molestie se queste sono segmenti di una condotta unitaria
Il reato di atti persecutori assorbe la contravvenzione per reato di molestie, sempre che i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un'unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire. Principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 11 giugno 2020 n. 17935.
Secondo la Cassazione il reato di stalking assorbe il reato di molestie quando le medesime costituiscano segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno almeno degli eventi previsti dall'articolo 612-bis del Cp. Tale conclusione è in linea con l'assunto pacifico secondo cui quello di cui all'articolo 612-bis del Cp ha natura di reato abituale di evento, qualificato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (tra le tante, sezione V, 24 settembre 2015, PM in proc. A.).
Elementi essenziali dello stalking quindi sono la reiterazione delle condotte (minacciose o moleste) e la realizzazione di uno degli "eventi" alternativi presi in considerazione dalla norma. Sotto il primo profilo, il termine "reiterare" denota ovviamente la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza, dovendosene trarre la conclusione che anche due sole condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto (in termini, di recente, cfr. sezione V, 21 gennaio 2010, O.; nonché sezione III, 23 maggio 2013, U.). Mentre, sotto l'altro profilo, trattandosi di reato "di evento", la condotta materiale (reiterati episodi di minacce o molestie) deve avere determinato, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra tre tipi di evento: un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. È proprio la realizzazione di uno o più di questi eventi che fissa il momento consumativo.
Cassazione - Sezione V penale - Sentenza 11 giugno 2020 n. 17935