Il recupero di crediti commerciali di aziende italiane nei confronti di debitori statunitensi, l'azione giudiziale in Italia
L'assenza di una disciplina unitaria ed omogenea in materia di recupero crediti all'estero: l'iter per il recupero del credito posto in essere dall'imprenditore italiano nei confronti del debitore statunitense inadempiente, in mancanza del raggiungimento di una soluzione bonaria
Premessa
Per alcune aziende, l'export rappresenta una preponderante percentuale di fatturato, per cui è importante conoscere gli strumenti adeguati di tutela del credito maturato all'estero.
Infatti, se da un lato la stipulazione di contratti commerciali internazionali comporta innumerevoli vantaggi alla produzione di un'azienda italiana, dall'altro questa pratica potrebbe implicare altrettante problematiche che si concretizzano nel caso in cui il debitore statunitense si dimostrasse inadempiente al pagamento del corrispettivo concordato e quindi nell'eventuale azione giudiziale per il recupero del credito.
Le suddette questioni, che si potrebbero verificare ugualmente tra parti contrattuali aventi sede nello stesso paese, acquisiscono maggiore rilevanza allorché il creditore italiano si trovi ad agire nei confronti di un soggetto di diritto straniero avente sede oltreoceano.
Una questione complessa in campo di diritto internazionale riguarda, ad esempio, l'esecuzione della sentenza straniera, per la quale è necessario il riconoscimento da parte del giudice del paese nel quale la sentenza deve essere eseguita.
I rapporti tra imprenditori appartenenti ai paesi UE sono soggetti all'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, la quale prevede una disciplina unitaria in materia di riconoscimento delle sentenze ex articolo 26 1^co: "Le decisioni rese in uno stato contraente sono riconosciute negli altri stati contraenti, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".
Nel caso in cui, invece, il debitore appartenga ad uno stato extra-UE, occorrerà fare riferimento alle Convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di riconoscimento delle sentenze in vigore tra lo stato di appartenenza del creditore e quello del debitore.
Tra Italia e Svizzera, ad esempio, è in vigore la Convenzione circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (1993).
In mancanza di un suddetto accordo, sarà necessario ricorrere alle norme di diritto internazionale privato applicabili allo stato ove si vuole ottenere il riconoscimento.
Ai fini della nostra trattazione, è importante valutare quali strade il creditore italiano potrebbe percorrere affinché possa recuperare il suo credito presso un debitore estero.
Il presente approfondimento si propone quindi di evidenziare l'assenza di una disciplina unitaria ed omogenea in materia di recupero crediti all'estero e di descrivere l'iter relativo al recupero del credito posto in essere dall'imprenditore italiano nei confronti del debitore statunitense inadempiente, in mancanza del raggiungimento di una soluzione bonaria.
1. L'azione giudiziale in Italia
Il primo problema pratico da affrontare riguarda la giurisdizione applicabile nel caso di controversia tra soggetti residenti rispettivamente in Italia e USA.
La Legge italiana del 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del diritto internazionale privato, all'art. 3, dispone che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
Il secondo comma prevede che tale giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, […] allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. […].
Inoltre, la Legge 218/95 all'art. 12 dispone che il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Nel caso in cui la posizione del convenuto non rispecchi nessuna delle suddette condizioni, la Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni del 1980 potrebbe fornire un utile spunto di riflessione, considerato che Italia e USA ne sono firmatari.
In particolare, l'articolo 57 della suddetta Convenzione prevede che nel caso in cui l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo, nel nostro caso in Italia.
In applicazione della giurisdizione italiana, il creditore potrebbe agire dinnanzi al tribunale competente italiano per il recupero del proprio credito vantato nei confronti del debitore situato negli Stati Uniti attraverso l'emissione di un decreto ingiuntivo o di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 186-ter c.p.c.
Il titolo emesso dal giudice adito dovrà essere notificato al debitore statunitense ma sarà compito della sola Corte americana riconoscerlo e dargli esecutività, in quanto l'ufficiale giudiziario italiano non ha alcun potere di recarsi all'estero per pignorare le proprietà del debitore.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo, qual è quindi la probabilità che un giudice americano ne dia esecutività?
In generale, nel caso di esecuzione di una sentenza straniera negli Stati Uniti la situazione si presenta complessa: gli USA applicano il diritto federale composto di regole e prassi procedurali alquanto articolate.
Infatti, al fine di rendere eseguibile una sentenza emessa da un tribunale straniero, il tribunale statunitense competente deve riconoscere la sentenza, ovvero equipararla ad una sentenza emessa da un tribunale americano.
Il termine usato in materia di riconoscimento della sentenza è "domesticate", che in italiano significa "addomesticare", ovvero ricondurre una decisione entro gli elevati e civili parametri dell'ordinamento americano.
Una volta che la sentenza straniera viene riconosciuta da un tribunale americano, essa diventa un "domesticate judgement", avrà la stessa autorità di una sentenza emessa da un tribunale statunitense e potrà essere eseguita sul territorio statunitense.
In particolare, nel caso di specie, tra Italia e USA non è in vigore alcuna convenzione sul riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziali, negli Stati Uniti infatti non esiste alcuna legge federale o trattato internazionale che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere.
Pertanto, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere sono demandate alle leggi locali dei vari Stati.
Inoltre, anche ammesso che ci fosse una Convenzione di tale portata, è noto che spesso gli Stati Uniti ignorano l'applicazione delle Convenzioni delle quali sono firmatari.
Per questi motivi, vi è il rischio che una decisione emessa dal giudice italiano nei confronti di un debitore statunitense non diventi esecutiva sul territorio americano.
In altri termini, qualora il debitore statunitense ricevesse la notifica del decreto emesso dal Tribunale italiano ma si rifiutasse di pagare quanto dovuto, non potrebbe essere "attaccato" esecutivamente con il medesimo titolo allorché non gli venga riconosciuta efficacia esecutiva negli USA.
La scelta della giurisdizione italiana potrebbe dunque non rivelarsi concludente in quanto la decisione del giudice italiano, con grande probabilità, non acquisirebbe efficacia, ed escludendo che il debitore disponga di beni o crediti sul territorio italiano che altrimenti potrebbero essere soggetti a pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario.
Allo stesso tempo, però, negli Stati Uniti la materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni emesse da organi giudicanti stranieri è disciplinata quasi interamente a livello statale: la materia è lasciata all'autonomia legislativa dei singoli stati della Confederazione.
È necessario quindi considerare la legislazione del singolo stato federale in quanto questo potrebbe avere adottato delle leggi a favore del riconoscimento delle decisioni emanate dal giudice straniero.
Lo Stato di New York e altri 29 stati americani hanno adottato nel 1962 lo "Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act" (o "UFMJRA"), divenuto poi con alcune modifiche "Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act" (UFCMJRA) nel 2005, ovvero uno statuto che si propone di fornire i criteri e le procedure da adottare nella valutazione d'idoneità circa le sentenze emesse da Tribunali stranieri al fine di ottenerne il riconoscimento, nonché la successiva esecuzione all'interno del territorio nazionale.
In altre parole, un atto che fornisce alle Corti un quadro relativamente standardizzato per il riconoscimento e l'applicazione delle sentenze statunitensi di condanna di pagamento.
Inoltre, è bene sottolineare che non tutti gli Stati hanno adottato l'UFCMJRA, perciò questi generalmente riconoscono le sentenze straniere in base al diritto comune e al principio del comity (cortesia/diplomazia).
L'ambito di applicazione dello statuto in oggetto è limitato alle sole decisioni provenienti da Tribunali di paesi stranieri che comportino il pagamento di una somma di denaro: non rientrano nella previsione normativa dello statuto, le sentenze che dispongono il pagamento di tasse e/o di sanzioni di altra natura e le decisioni in materia di diritto di famiglia che stabiliscono il pagamento di alimenti o il versamento di assegni di mantenimento sottoposte alla disciplina di appositi statuti statali.
Inoltre, per poter ottenere il riconoscimento negli Stati Uniti, la sentenza deve essere definitiva, inoppugnabile ed esecutiva (final, conclusive and enforceable) secondo quanto disposto dalle norme processuali vigenti nel Paese in cui la sentenza stessa è stata pronunciata.
Questo ci permette di escludere l'obbligatoria esecutività del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessi dal giudice italiano.
Questi, infatti, solo astrattamente possono costituire titolo definitivo per il soddisfacimento delle pretese creditorie, quantomeno nell'ipotesi in cui:
- le parti in giudizio decidano di non proseguire lo stesso a seguito dell'emanazione del titolo;
- possono essere oggetto di opposizione da parte del debitore;
- non sono automaticamente esecutivi.
Tali provvedimenti quindi correrebbero dubbi di trovare esecuzione presso le Corti americane, in quanto non definitivi, ovvero non passati in giudicato, ma soprattutto ottenuti probabilmente in contumacia.
È noto che un procedimento avuto luogo in Italia in contumacia di una delle parti difficilmente venga riconosciuto dalle Corti statunitensi. Pertanto, ottenere la domestication di tali provvedimenti è estremamente difficile in quanto la Corte, quasi certamente, solleva la questione dell'adeguata rappresentazione della parte soccombente.
Qualora il creditore italiano dovesse essere rimasto insoddisfatto dall'emanazione di un titolo esecutivo da parte del Tribunale italiano in applicazione della giurisdizione italiana, non gli resta che valutare l'attivazione di un giudizio ordinario così da ottenere una sentenza definitiva, quindi inoppugnabile e potenzialmente esecutiva sul territorio statunitense.
Tale sentenza con ogni probabilità sarà emanata con tempi di attesa molti lunghi ed ancora una volta in contumacia del debitore americano che non sarà presente durante le fasi del procedimento svolte in Italia.
Inoltre, la circostanza che si tratti di una sentenza definitiva ed esecutiva non ne comporta l'automatico riconoscimento da parte dei tribunali statali statunitensi.
Nel caso in cui la sentenza straniera soddisfacesse tutti i requisiti richiesti dallo Stato nel quale deve essere eseguita, la procedura per il suo riconoscimento comporta l'avvio di una nuova azione in un tribunale americano per ottenere la giurisdizione sull'imputato statunitense o sui suoi beni. Il procedimento in questione potrebbe anche essere sommario.
Lo Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act prevede espressamente che colui che vuole far valere negli Stati Uniti la sentenza straniera debba dimostrare che questa sia valida ed autentica attraverso il deposito di una copia certificata della sentenza emessa dal Tribunale, una traduzione certificata in inglese ed una certificazione consolare o una postilla dell'autorità competente nel paese d'origine.
L'inizio del procedimento di riconoscimento e di esecuzione deve essere adeguatamente notificato alla parte avversa alla quale deve essere garantita la possibilità di essere ascoltata.
La parte avversa può contestare il procedimento generalmente entro 30 giorni dalla notificazione. Infine, la Corte converte la sentenza straniera in una sentenza statunitense e la sentenza "addomesticata" potrà essere eseguita negli Stati Uniti.
Vi sono inoltre altre condizioni che, se presenti, escludono il riconoscimento della sentenza straniera da parte della Corte americana.
Tra queste vi è la condizione per cui la Corte straniera sia sprovvista di giurisdizione in materia; il convenuto nel procedimento dinnanzi al Tribunale straniero non ha ricevuto avviso in tempo utile per consentirgli una difesa; la sentenza straniera è in conflitto con una sentenza definitiva emessa dalla Corte americana.
Inoltre, l'UFCMJRA prevede che la Corte statunitense non possa riconoscere la sentenza straniera se considera che la Corte straniera non sia stata imparziale; se la sentenza non sia stata emanata nel rispetto del principio del giusto processo; ed ove il giudice non avesse giurisdizione.
Le Corti statunitensi, infatti, hanno una visione restrittiva al fine di assicurare che il convenuto non abbia sofferto un unfair hurdle nel presentare la propria difesa.
L'attore dovrà quindi dimostrare che ciascuno di questi requisiti sia soddisfatto per potere ottenere il riconoscimento della sentenza.
Infine, i tribunali Statunitensi hanno la facoltà di negare il riconoscimento della sentenza straniera per ulteriori ragioni, ad esempio qualora il giudice americano dovesse ritenere che la sentenza sia stata emanata in maniera fraudolenta, contraria all'ordine pubblico o ai principi costituzionali degli Stati Uniti; se dovesse ritenere non sufficiente la fase istruttoria del procedimento estero.
Dal punto di vista pratico, quindi, sarà più facile ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera emanata secondo una legge simile a quella dello Stato in cui la si vuole eseguire, soprattutto qualora lo stato sia propenso al contatto internazionale, come ad esempio lo Stato di New York e la California.
In questo caso, infatti, i giudici avranno un maggiore grado di expertise in campo internazionale e saranno più favorevoli a dare esecuzione alla sentenza straniera.
Vi è poi un ulteriore limite all'esperimento dell'azione di riconoscimento della sentenza straniera, la quale deve essere intrapresa entro 15 anni dalla data in cui la decisione è esecutiva nel paese d'origine.
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*A cura di Avv. Prof. Luciano Iannantuoni, Avv. Annie Borello - Studio Legale Iannantuoni Cerruti & Associati