Il requisito della forma scritta per i contratti bancari ha natura funzionale e non strutturale
Contratti bancari - Contratto monofirma - Interessi ultralegali - Pattuizione - Forma scritta - Requisito funzionale.
Il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale (1325 c.c.), similmente a quello che succede per i contratti di intermediazione finanziaria. Pertanto, il contratto risulta stipulato anche se è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata. La mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la nullità per mancanza del requisito della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
•Corte di cassazione, civile, ordinanza 2 aprile 2021 n. 9196
Contratti in genere - Invalidità – Nullità del contratto - Cause contratti bancari - Forma scritta - Art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) - Nullità di protezione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il contratto bancario è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 settembre 2019 n. 22385
Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Contratto - Quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civile, sentenza 16 gennaio 2018 n.898
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In materia di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, previsto dall'articolo 23 del Tuf, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando, invece, la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civile, sentenza 16 gennaio 2018 n.898
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