Il riciclaggio è un reato a forma libera
Reati contro il patrimonio - Delitti - Riciclaggio - Natura di reato a forma libera - Fattispecie.
Il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma anche, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa del bene. In tal senso la Corte ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio nel caso di sostituzione del microchip di un cane - che è elemento identificativo dell’animale e del suo proprietario - al fine di non consentire di individuare la provenienza delittuosa del cane stesso, che era stato rubato al suo proprietario.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 21 marzo 2022 n. 9533
Reati contro il patrimonio - Delitti - In genere - Riciclaggio - Condotta - Reato a forma libera.
La disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 21 marzo 2022 n. 9533
Reati contro il patrimonio - Delitti - Riciclaggio - Natura di reato a forma libera - Conseguenze - Pluralità di distinti atti leciti distanziati nel tempo - Rilevanza ai fini della integrazione del reato - Sussistenza - Condizioni.
Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 24 febbraio 2020 n. 7257
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Riciclaggio - Reimpiego - Forma libera - Condotta - Effetto dissimulatorio - Necessità - Scopo. Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 4 novembre 2011 n. 39756
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