Il correttivo, come chiarito dalla Relazione illustrativa, «recependo l'osservazione n. 14 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, interviene sull'articolo 380-bis, al fine di eliminare la necessità, per il difensore che richiede alla Corte di cassazione la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale, al fine di non aggravare la parte e il suo difensore».
Tra le novità più rilevanti e consistenti della riforma Cartabia relative al giudizio di legittimità va sicuramente annoverato l'inserimento dell'articolo 380-bis, rubricato «Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati».
Questo istituto in un certo senso "sostituisce" l'attività di filtro che in precedenza era devoluta alla sesta sezione, contestualmente soppressa dal medesimo Dlgs n. 149/2022.
Modifiche al codice di procedura civile: «Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati» (Dlgs n. 164/2024, articolo 3, comma 4, lettera n; Cpc, articolo 380-bis)
A prescindere da una valutazione sulla sua...


