Penale

Il sequestro conservativo è impugnabile anche prima dell’apposizione del vincolo sul bene

Il provvedimento cautelare per quanto non eseguito fa sorgere l’interesse attuale e concreto a chiederene l’annullamento

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di Paola Rossi

L’interesse a impugnare il provvedimento cautelare non si fonda sulla circostanza che la misura cautelare abbia avuto esecuzione. Sussiste in capo all’imputato, infatti, quella soggezione giuridica, determinata dall’atto giudiziario in sé, che ne giustifica l’attualità dell’interesse a impugnarlo. Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 43389/2023 - ha accolto il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del sequestro conservativo disposto in favore della parte civile costituitasi nel procedimento penale a carico dell’imputato.

Non vi sono altro che termini ordinatori per dar esecuzione alla misura cautelare e non si può perciò far dipendere la contestazione del disposto sequestro solo dal momento in cui venga concretamente apposto il vincolo.

In effetti, il tribunale aveva connesso l’interesse a impugnare all’esercizio del diritto di ottenere la restituzione del bene. Quindi la parte avrebbe dovuto in primis asserire l’avvenuta indisponibilità del bene per essere stato il sequestro eseguito tramite l’apposizione del vincolo.

La Cassazione, al contrario, afferma che non si può negare il diritto di impugnare un atto giuridicamente perfezionato e in grado di dispiegare i propri effetti attraverso i successivi passaggi che realizzano l’esecuzione della misura reale. In realtà la sfera giuridica del soggetto, che contrasta la legittimità della misura adottata ancorché non seguita, è già stata incisa dal provvedimento di cui si chiede l’impugnazione.

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