Penale

Il socio non si salva dal sequestro

Corte di Cassazione, terza Sezione Penale, n. 32409 del 2020

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di Mattia Miglio e Paolo Comuzzi


La vicenda che ci occupa può essere così descritta: nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto - tra le varie contestazione - anche la violazione di fattispecie penal-tributarie (art. 3 D.Lgs. 74/2000), il Tribunale del Riesame di Crotone confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari su beni di proprietà di uno dei soci (al 20%) sull'assunto per cui i beni oggetto di sequestro presso la stessa SRL non erano sufficienti a coprire il presunto profitto del reato (pari a circa 2,8 Ml di Euro).

Nel proporre ricorso per cassazione, la difesa dell'indagata censurava la valutazione operata sull'effettiva necessità della misura cautelare sui beni personali del socio, sostenendo che il patrimonio sociale fosse di per sè sufficiente a coprire il presunto profitto del reato.

Ciò premesso, la Corte con la sentenza 32409, puntualizza in prima battuta un principio consolidato, ossia che avverso le ordinanze di sequestro emesse a norma dell'articolo 322-bis del Codice di procedura penale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, ricordando che "...il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento" (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692. Conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093. V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893) …".

Quanto invece alla doglianza difensiva sopra descritta, la Cassazione stabilisce che il sequestro disposto a carico del soggetto indagato è volto alla confisca diretta del profitto del reato e quindi prosegue affermando che "… che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" né l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio …".

Stando così le cose, "…Ne consegue, allora, che, in questa fase cautelare, nessuna questione può esser posta in tema di beneficio di escussione, a ciò ostando un duplice sequestro - verso il Balestrieri e verso la società - disposto espressamente in via diretta, quindi eseguibile per l'intero anche nei confronti di tutti i destinatari della misura …".

a cura di Mattia Miglio e Paolo Comuzzi

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