L'ANALISI DELLA DECISIONE
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie riguardanti le telecomunicazioni
Per le controversie riguardanti le telecomunicazioni l'utente, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria deve attivare la procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione.
Il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche contenuto nella delibera 203/18/CONS adottata da AGCOM, indica all'art. 3 gli organismi davanti ai quali può essere svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione (Corecom competente, organismi di negoziazione...


