Comunitario e Internazionale

Il termine di sei mesi per il trasferimento del richiedente asilo non è stato sospeso dall'emergenza Covid

Ostacoli materiali non giustificano sospensioni e la competenza passa allo Stato che non ha potuto provvedere al passaggio

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di Paola Rossi

Lo stop imposto dal Covid ai trasferimenti dei richiedenti asilo all'interno dell'Ue non ha bloccato il decorso del termine di 6 mesi entro cui lo spostamento nel Paese membro competente deve essere effettuato. E, chiarisce la Corte Ue, che una volta decorso il termine la competenza sulla richiesta di asilo passa allo Stato che doveva provvedere al trasferimento dello straniero.

Quindi come espresso dalla decisione sulle cause riunite C-245/21 e C-248/21 va affermato che il decorso del termine, previsto per il trasferimento dei richiedenti asilo, non si è interrotto a causa della sospensione di tali trasferimenti imposta dall'emergenza della pandemia da Covid-19. E, soprattutto, è stato chiarito che una volta giunto a scadenza, la competenza a valutare la domanda del richiedente asilo passa allo Stato membro, che non ha potuto effettuare nel termine di sei mesi il trasferimento. Quindi nessuna conseguenza sul decorso del termine dalla disposta sospensione amministrativa della decisione di trasferimento per cause materiali anche se non imputabili allo Stato membro.

La vicenda
Nel corso del 2019 alcuni stranieri avevano presentato domande di asilo in Germania. Di questi uno aveva già avanzato la medesima richiesta allo Stato italiano. Gli altri due erano invece entrati irregolarmente in Italia e qui registrati come richiedenti protezione internazionale.
Per risolvere le situazioni verificatesi, l'autorità tedesca competente ha chiesto alle autorità italiane sia di dare nuovamente corso alla domanda precedentemente presentata in Italia sia di prendere in carico i due stranieri irregolari registrati su suolo italiano, in base al regolamento Dublino III, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. E successivamente la medesima autorità tedesca dichiarava irricevibili le domande di asilo ricevute dagli interessati e ne disponeva l'allontamento verso l'Italia.
A febbraio 2020, le autorità italiane hanno risposto che - a causa della pandemia di Covid-19, i trasferimenti verso e dall'Italia non avrebbero più avuto luogo.
Con decisioni adottate a marzo e aprile 2020, l'autorità tedesca competente decideva di sospendere, fino a nuova comunicazione, l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento degli interessati con la motivazione che, in considerazione dell'evoluzione della pandemia di Covid-19, l'esecuzione di tali trasferimenti non era possibile.
Con sentenze pronunciate a giugno e agosto 2020, il Tribunale amministrativo tedesco ha annullato le decisioni con le quali l'autorità aveva dichiarato irricevibili le domande di asilo degli interessati e disposto il loro allontanamento. Tale organo giurisdizionale ha constatato che, anche supponendo che l'Italia fosse stata competente per l'esame delle domande di asilo degli interessati, tale competenza era poi stata trasferita alla Germania a causa della scadenza del termine di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III.
La Corte dichiara che in tal caso il decorso del termine non poteva essere sospeso.
In particolare, fa rilevare la Corte Ue che l'effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di trasferimento fa sì il termine per l'attuazione decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso. In attesa dell'esito del ricorso la sospensione è quindi legittima. Il presupposto è previsto dalla norma del regolamento che espressamente consente agli Stati membri di autorizzare le autorità competenti a sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in casi in cui tale stop non operi per legge.
In effetti, si tratta di un termine che è posto a tutela dello straniero richiedente a vedere trattata la propria domanda senza dilazioni indefinite e consentire decisioni di sospensione, non connesse con la tutela giurisdizionale della persona interessata, rischierebbe di rendere inefficace il fine del termine di trasferimento e di alterare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, compreso il prolungamento indebito delle domande di protezione internazionale.
Per cui, in conclusione, va affermato che per la sospensione ha rilievo solo la finalità di garantire alla persona richiedente una tutela giurisdizionale effettiva, di fatto autorizzandola a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'adozione di una decisione definitiva sul proprio ricorso.
Non è pertanto presupposto per un'eventuale decisione di sospensione la circostanza materiale che impedisce di fatto il trasferimento.

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