Il titolare dell'azienda è obbligato a rispondere alle richieste specifiche dell'Ispettorato del lavoro
Società - Notifiche di atti al legale rappresentante - Compiti dell'Ispettorato del lavoro - Richiesta di informazioni - Reato previsto dall'articolo 4, comma 7, legge n. 628/1961 - Indirizzo di posta elettronica certificata depositata - Sede legale della società - Validità - Fattispecie.
L'omessa risposta all'Ispettorato del lavoro integra il reato previsto dall'articolo 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, anche quando la richiesta di esibizioni e di fornire risposte non sia rivolta al datore di lavoro personalmente, poiché non è necessaria anche la notifica della richiesta alla persona fisica essendo sufficiente quella effettuata presso la sede legale della ditta ed al legale rappresentante. La richiesta di fornire informazioni è legalmente data quando inviata all'indirizzo pec della società indicato nel registro imprese (adempimento reso obbligatorio entro il termine del 29.11.2011), trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante. (Nel caso di specie, l'amministratore unico di una cooperativa di produzione e lavoro, invitato a fornire informazioni e documenti per gli accertamenti di competenza dell'Ispettorato del lavoro, non li esibiva entro il termine indicato e veniva condannato a 300 euro di ammenda, dopo avere cercato di opporre, prima, la mancata ricezione di una mail certificata all'indirizzo dell'azienda, poi, di una lettera raccomandata).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 gennaio 2018 n. 1561
Lavoro - Inottemperanza del datore - Compiti dell'Ispettorato del lavoro (art. 4 legge n. 628/1961) - Richiesta di informazioni - Reato previsto dall'articolo 4, comma 7 - Reato formale commissivo e omissivo - Sussiste.
La legge n. 628 del 1961 all'ultimo comma dell'articolo 4 punisce coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato del lavoro di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, riferendosi alle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro. Il reato in questione è formale e si può realizzare sia in forma omissiva attraverso la
sola mancata risposta alla richiesta dell'ispettorato di fornire le informazioni, sia in forma commissiva fornendole in modo consapevole false o incomplete. Si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella afferente al quantum della retribuzione corrisposta ad ai criteri applicati per il suo al calcolo, in quanto necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 17 novembre 2014 n. 47241
Lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro - Condotte omissive o commissive (articolo 4 legge n. 628/1961) - Indagini di polizia amministrativa articolo 8 Dpr n. 520/1995 - Fattispecie.
Il reato commissivo od omissivo di cui all'articolo 4 della legge n. 628 del 1961 si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria precisandosi peraltro che la richiesta all'interessato di documenti relativi ai rapporti di lavoro non attiene alle sole indagini di polizia amministrativa di cui al Dpr n. 520 del 1955, articolo 8 (poteri degli ispettori del lavoro). (Nel caso di specie, il presidente di una cooperativa era stato condannato al pagamento di un'ammenda per non avere fornito all'Ispettorato del lavoro la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti, benché sollecitata, allo scopo di verificare la sussistenza di irregolarità nelle assunzioni).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2013 n. 42334
Lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro - Articolo 4 della legge n. 628/1961 - Reato a condotta commissiva - Mancata trasmissione di documenti inerenti ad obblighi contributivi.
Il reato previsto dall'articolo 4 della legge n. 628 del 1961 si perfeziona anche nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione necessaria all'Ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, come nel caso di specie di documenti riguardanti il corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2012 n. 6644
Lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro - Articolo 4 della legge n. 628/1961 - Condotte omissive o commissive specifiche - Necessità - Genericità della richiesta - Mancata esibizione - Non costituisce reato - Fattispecie.
L'articolo 4 della legge n. 628/1961 non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro, o presunti tali, a prescrizioni o richieste generiche degli Ispettorati del lavoro, ma soltanto quelle condotte, omissive o commissive, di coloro i quali, legalmente richiesti in base a una serie di precisi e tassativi compiti degli ispettori, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. (Nel caso di specie, la titolare di un'azienda era stata condannata al pagamento di un'ammenda di 400 mila lire per non avere esibito, in ottemperanza all'invito scritto dell'Ispettorato del lavoro locale, una generica documentazione di lavoro non reperita in loco. La Suprema corte, rilevando che l'omissione non atteneva a specifiche richieste dell'lspettorato relative a precisi dati, su cui il datore di lavoro fosse stato interpellato, cassa senza rinvio).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 4 luglio 2001 n. 26974
Società - Notifiche - Persona giuridica - Lettera raccomandata - Sede legale della società - Validità - Ispettorato del lavoro - Richiesta di informazioni ex articolo 4 legge n. 628/1961 - Inottemperanza - Fattispecie.
Il reato previsto dall'articolo 4 legge n. 628/1961 punisce coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, ed ha carattere permanente, perciò non occorre che la richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta: se il datore di lavoro è una società, la notifica è regolare quando la richiesta pervenga alla sede legale perché, in tal caso, il rappresentante legale è posto in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto. La richiesta d'informazioni è legalmente data anche con lettera raccomandata perché quest'ultima offre ampia garanzia di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento. (Nel caso di specie, l'Ispettorato del lavoro con lettera raccomandata regolarmente ricevuta presso la sede societaria aveva diffidato l'imputata, quale legale rappresentante della società, a fornire notizie in materia di rapporti di lavoro senza ottenere risposta nel termine prefissato).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2008 n. 12923
Società - Notifiche - Persona giuridica - Validità - Rifiuto di fornire informazioni all'Ispettorato del lavoro - Reato previsto dall'articolo 4 legge n. 628/1961 - Pena dell'ammenda - Fattispecie.
Per la sussistenza del reato previsto dall'articolo 4 legge n. 628/1961, che consiste nel rifiutarsi di fornire notizie all'Ispettorato del lavoro, quando legalmente richiesti, non è necessario che la richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta ma è sufficiente che sia notificata presso la sede legale della società. Non è, invece, richiesto che altra notifica sia eseguita alla persona fisica perché gli amministratori preposti alla gestione s'identificano con i soggetti primari destinatari delle comunicazioni per l'espletamento del servizio di vigilanza in materia di rapporti di lavoro. Quanto alla prescrizione, quando sia previsto un termine per l'adempimento, il reato si perfeziona alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere. (Nel caso di specie, il titolare di una ditta era stato condannato alla pena dell'ammenda prevista dalla legge, perché non aveva fornito all'ispettorato del lavoro documenti e notizie in materia di lavoro e di previdenza sociale, sebbene ne fosse stato legalmente richiesto attraverso notifica della domanda avvenuta non fisicamente a mani del legale rappresentante bensì presso la sede legale dell'azienda).
• Corte di cassazione, sezione III , sentenza 1° luglio 2004 n. 28701