Civile

Il Trust a favore dei soggetti deboli ed i vantaggi introdotti dalla Legge 122 /2016

Uno strumento per assicurare in tal caso al medesimo le stesse cure prestate dai genitori quando erano in vita è appunto la creazione di un Trust Dopo di Noi

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di Marzia Baldassarre*

Già da diverso tempo, cioè dal momento in cui il Trust è stato riconosciuto come strumento
utilizzabile anche in Italia, tale figura è stata finalizzata, tra l'altro, alla protezione degli interessi e delle esigenze di vita di soggetti deboli.

Risulta infatti naturale che i genitori di un figlio con disabilità si pongano domande spessoangosciose circa il futuro del medesimo dopo il decesso degli stessi. Uno strumento per assicurare in tal caso al medesimo le stesse cure prestate dai genitori quando erano in vita è appunto la creazione di un Trust Dopo di Noi.

I genitori conferiscono i beni del patrimonio familiare in un Trust il cui scopo specifico è costituitodalla cura ed assistenza del soggetto debole.

In tal caso quindi il compito di assolvere a tutti i bisogni dello stesso passa al Trustee, normalmente individuato in una persona comunque vicina alla famiglia che quindi già conosce la situazione del beneficiario.

In ogni caso, considerata la particolare delicatezza del compito affidato al Trustee in questatipologia specifica di Trust, è previsto che nell'Atto Istitutivo dello stesso venga specificato ilprogramma di cura ed assistenza che dovrà essere prestato materialmente dal Trustee.E' anche possibile che il disponente porti a conoscenza del Trustee particolari della vita quotidiana del soggetto debole, che possano aiutare il Trustee a svolgere al meglio il compito affidatogli,attraverso quelle che sono chiamate lettere di desiderio.

L'Atto Istitutivo del Trust dovrà altresì prevedere necessariamente la nomina di un guardiano che vigili sull'attività del Trustee.

Anche questa indicazione imprescindibile è dettata in considerazione della peculiarità del tipo diTrust di cui si discute e del compito particolare affidato al Trustee.

A tutto quanto ora osservato deve aggiungersi che il Trust a favore delle fasce deboli è caratterizzato dalla possibilità di prevedere due tipi di beneficiari.

Invero, nell'Atto Istitutivo verranno indicati il c.d. beneficiario vitalizio, cioè il soggetto che andrà a godere di tutte le utilità economiche riconducibili alla gestione del Trust ed il beneficiario finale, ecioè quello al quale verranno destinati i beni conferiti al momento della cessazione del Trust, la cui durata coincide con la vita del soggetto debole.

Il Legislatore ha preso atto di questa realtà venutasi a creare nel tempo e quindi di fatto haintrodotto la Legge 122/2016 c.d. Legge Dopo di Noi.

Legge che ha previsto una serie di vantaggi e benefici riservati ai Trust istituiti a favore di persone deboli.

Per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge occorre però che il Trust abbia alcunecaratteristiche ritenute come obbligatorie ed imprescindibili.

In primis la disabilità deve essere riconducibile ad una patologia invalidante e non alle conseguenze di un eventuale decadimento conseguente al naturale invecchiamento.

Secondariamente il Trust deve avere come unico scopo la cura e l'assistenza di un soggetto affetto da disabilità grave e deve essere istituito con Atto Pubblico che contenga l'indicazione specifica del disponente, del Trustee e del Guardiano.

Considerata, poi, la peculiarità di questo tipo di Trust nell'Atto Istitutivo dovranno essere descritte le funzionalità del soggetto da accudire ed indicati in maniera dettagliata i bisogni dello stesso specificando quali siano le attività essenziali per garantire la soddisfazione degli stessi.

Dovranno essere definiti in maniera precisa gli obblighi ricadenti sul Trustee per la realizzazione del progetto di vita del beneficiario al quale dovranno per legge essere riservate tutte le utilità reddituali conseguenti alla questione dei beni conferiti in Trust.Sempre in forza di quanto previsto dalla Legge 122/2016 nell'Atto Istitutivo del Trust dovranno essere previsti gli obblighi di rendicontazione a carico del Trustee e le modalità con le quali gli stessi devono essere assolti.

La durata del Trust è condizionata alla vita del beneficiario e quindi obbligatoriamente lo stesso cesserà con il decesso del soggetto assistito.

Inoltre, nell'Atto Istitutivo del Trust dovrà essere indicato chi sia il beneficiario finale delpatrimonio residuo e dovrà essere necessariamente nominato, come già anticipato, un guardiano.

Nell'ipotesi in cui il Trust a favore della persona disabile abbia i requisiti ora elencati l'imposta ipocatastale relativa a beni immobili trasferiti a favore del Trust viene applicata in misura fissa e non proporzionale. Nessuna imposta sulle donazioni è dovuta al momento del conferimento dei beni in Trust da parte del disponente.

Tale principio in oggi è diventato oggetto di un orientamento pacifico e costante dellagiurisprudenza ed in particolare di quello del Supremo Collegio che ha individuato come momento impositivo quello dell'attribuzione dei beni al beneficiario alla cessazione del Trust.

Tuttavia è importante che tale esenzione sia stata specificatamente prevista per i Trust istituiti a favore di soggetti deboli sgombrando in tal caso il campo da qualsivoglia dubbio.

Nell'ottica, poi, di avvantaggiare e nello stesso tempo fornire un riconoscimento alla solidarietà, gli atti di liberalità posti in essere da soggetti terzi diversi dal disponente, come ad esempio parenti del beneficiario a favore del Trust istituito con finalità di cura ed assistenza del soggetto debole potranno essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi dal soggetto che l'ha effettuata.

Tuttavia la detrazione è nel limite massimo del 20% del reddito complessivo e per un ammontare non superiore a € 100.000,00.

In ogni caso la caratteristica decisamente significativa della Legge 122/2016 è che per la prima volta il Trust, che non trova una propria specifica definizione legislativa nel nostro ordinamento, viene riconosciuto da una legge come strumento legittimo dotato di una propria validità ed efficacia ed in qualche modo regolamentato anche se con riguardo ad uno specifico ambito riferito alla cura di soggetti deboli.

*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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