Il valore probatorio dei documenti fotografici nel processo penale
Processo penale - Prova penale - Prova documentale - Rilievi fotografici - Rappresentazione dello stato dei luoghi - Legittime fonti di prova.
I rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle “cose” contemplata dall'art. 234, comma primo, cod. proc. pen., rientrano a pieno titolo nelle prove documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può essere sempre acquisita e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 maggio 2018 n. 19139
Processo penale - Prove - Fotografie - Fonti di prova - Legittime - Provenienza - Parte che le produce.
I documenti fotografici costituiscono prove documentali la cui provenienza, non richiedendo alcuna sottoscrizione a differenza dei documenti dichiarativi, è logicamente ascrivibile alla stessa parte che le produce.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 maggio 2018 n. 19139
Prove - Documenti - Prova documentale - Attività svolta da funzionari dello Stato o di altri enti pubblici nel corso di verifiche ispettive o amministrative - Rilievi fotografici - Prova documentale - Configurabilità - Garanzie difensive - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex articolo 234 cod. proc. pen., acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la documentazione fotografica ritraente carcasse di veicoli a motore in quantità eccedente rispetto al numero consentito dall'autorizzazione amministrativa).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 30 giugno 2015 n. 27118
Prova penale - Documenti e scritture - Documenti anonimi - Documentazione fotografica.
La norma di cui all'art. 240 cod. proc. pen., che sancisce l'inutilizzabilità dei documenti anonimi, si riferisce solo ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, mentre non si estende a quelli fotografici.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 ottobre 2012 n. 42130
Prova penale - Mezzi di prova - Valutazione - Rilievi fotografici aerei - Rilevanza probatoria - Piena - Ratio.
In tema di reati edilizi, in base all'articolo 234 c.p.p. le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 19 maggio 2008 n. 19968