Rassegne di Giurisprudenza

Il vantaggio esiguo quale criterio di imputazione della responsabilità 231

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Responsabilità amministrativa degli enti – Violazione della normativa antinfortunistica - Morte sul lavoro - Esiguo risparmio di spesa - Rilevanza
In tema di responsabilità degli enti per violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all'art. 5 al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è integrato anche dall'esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale (Nel caso di specie si è ritenuta colpevole l'ente che ha ammesso un vantaggio di 1000 euro
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 28 novembre 2022, n. 45131

Società e imprese - Responsabilità amministrativa degli enti - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Responsabilità dell'ente - Presupposti - Vantaggio - Contenuto - Esiguità - Rilevanza - Condizioni. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, 6 e 25- septies)
In assenza di una sistematicità delle violazioni e di un vantaggio "esiguo" (ad esempio, sotto il profilo del risparmio di spesa), per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza; ciò purché la violazione non insista su un'area di rischio di rilievo, perché diversamente risulterebbe impraticabile sostenere l'assenza della colpa di organizzazione, rispetto ad una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 15 settembre 2022, n. 33976

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Esiguità del risparmio di spesa - Prova del conseguimento di un vantaggio - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dalla omissione delle cautele dovute, ai fini del riconoscimento del conseguimento del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori, quale conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, nella ritenuta carenza di indicazione delle prove da cui era stato desunto il vantaggio dell'ente, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di accelerazione del processo produttivo).
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 8 giugno 2021, n. 22256