Il venditore è dichiarato fallito? Il notaio non può non sapere
Deve risarcire il cliente il notaio che roga un atto di trasferimento di immobile quando il venditore è stato dichiarato fallito. E dimostrare la difficoltà della ricerca, perché riferita a un territorio diverso da quello in cui è stato stipulato il negozio, non esclude la responsabilità. L’impedimento non può essere, infatti, invocato dal professionista che, per svolgere le sue funzioni , ha pieno accesso in tutto il territorio nazionale alle informazioni necessarie a garantire la stabilità degli effetti degli atti.
La Corte di cassazione, con la sentenza 27614 depositata ieri, respinge il ricorso del professionista e della compagnia assicuratrice, contro la sentenza della Corte d’Appello che, ribaltando il verdetto del tribunale, aveva condannato al risarcimento.
Nello specifico l’alienante risultava fallito dal 1986, come gerente di una società di fatto a Trapani, mentre l’atto di compravendita era stato stipulato a Livorno nel 2004. Oltre alle difficoltà logistiche della ricerca, il ricorrente aveva dalla sua anche la circostanza che proprio il fallito aveva acquistato l’immobile che aveva messo poi in vendita, solo due anni prima, ottenendo dalla banca un mutuo a suo favore, senza che l’istituto di credito avesse rilevato alcun impedimento.
Per la Suprema corte, anche questa circostanza non è utile a interrompere il nesso causale tra l’omissione colpevole e l’evento dell’inefficacia dell’atto. Decisiva per escludere la “colpa” poteva essere solo la prova di aver svolto la propria attività diligentemente, attivandosi per ottenere le informazioni “privilegiate” sullo status personale e giuridico del venditore, al di là dei confini territoriali. Per i giudici di legittimità, ai fini del risarcimento, è ininfluente anche il fatto che il prezzo della compravendita era stato corrisposto prima della stipula dell’atto. Il risarcimento liquidato è, infatti, limitato alla somma aggiuntiva che l’acquirente ha dovuto pagare al curatore per non subire l’inefficacia della sentenza che ha accolto l’azione revocatoria del fallimento.