Civile

Illegittima la multa per superamento di velocità se l'autovelox mobile non era segnalato

Se così non fosse ci sarebbe una diversità di trattamento tra le postazioni fisse e quelle mobili

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

Illegittima la sanzione amministrativa per superamento della velocità consentita, se è stata elevata con rilevatore mobile (cosiddetto Scout speed) non segnalato. La Cassazione, con ordinanza n. 29595/21, precisa che la segnalazione della macchinetta mobile è obbligatoria, perché se così non fosse si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra la segnalazione delle postazioni fisse rispetto a quelle mobili.

L'articolo 142 del Cds. La Cassazione cita a più riprese l'articolo 142 del Cds che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione di dispositivi tecnici di controllo, onde preavvertirli del possibile accertamento. Sarebbe, quindi, del tutto irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti "fissi" o "in movimento" utilizzati per il rilevamento della velocità ai fini sanzionatori. Peraltro l'articolo 142 del Cds stabilisce al comma 6-bis che le prestazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

Conclusioni. Ricorda, infine, la Cassazione che la distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©