Il modo di legiferare in materia d'immigrazione resta segnato da criticità e limiti. Nei due recenti decreti e nella legge di conversione Ennio Codini ravvisa un'estrema eterogeneità e frammentarietà delle novità introdotte, mentre sarebbe necessaria una disciplina organica che ripensi alla luce dell'esperienza l'impianto della norma dell'ingresso per lavoro delle leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini e integri quella dell'asilo. Un intervento difficile che per sua natura non potrà certo realizzarsi con decreto-legge, richiedendo piuttosto una legge ordinaria o eventualmente un decreto legislativo.
Con la conversione del decreto-legge n. 145 cosiddetto flussi dell'11 ottobre si è chiuso un percorso emblematico di un modo di legiferare in materia d'immigrazione segnato da criticità e limiti.
Per cominciare, va notato che la legge di conversione (legge n. 187 del 9 dicembre) ha fatto salve anche le previsioni di cui al decreto n. 158 "Paesi sicuri" del 23 ottobre, inserendole nel decreto n. 145. Un espediente, questo della "confluenza" di un decreto in un altro, già utilizzato ma controverso, ...