Amministrativo

Impatriati: modalità d'esercizio dell'opzione per la proroga del periodo agevolato

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale antecedentemente al 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime impositivo speciale previsto per i lavoratori impatriati può optare, quando siano soddisfatte le condizioni appositamente individuate e previo versamento di un apposito importo, per l'applicazione di un beneficio addizionale per ulteriori cinque periodi d'imposta

di Daniela Ghislandi e Luca Barbieri *


Con provvedimento direttoriale del 3 marzo 2021, n. 60353, l'Agenzia delle Entrate ha dato seguito a quanto disposto dall'art. 5, c. 2-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e modificato da ultimo dall'art. 1, c. 50 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - definendo le modalità d'esercizio dell'opzione esercitabile ai sensi dell'art. 5, c. 2-bis del citato decreto legge ai fini della proroga del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale antecedentemente al 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime impositivo speciale previsto per i lavoratori impatriati può optare, quando siano soddisfatte le condizioni appositamente individuate e previo versamento di un apposito importo, per l'applicazione di un beneficio addizionale per ulteriori cinque periodi d'imposta.

In vigenza del beneficio addizionale, i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) e i redditi da lavoro autonomo sono sottoposti a tassazione in misura percentuale rispetto al loro complessivo ammontare; più precisamente, per l'ulteriore periodo di estensione della vigenza del regime fiscale speciale, detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare; nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico (anche se in affido preadottivo), tale misura percentuale è ridotta al 10%.

L'opzione può essere esercitata i) a condizione che il lavoratore impatriato sia stato iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che sia cittadino di uno Stato comunitario e ii) previo versamento - in un'unica soluzione - di un importo pari a:

a) il 10% dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia e sottoposti al regime fiscale di favore percepiti nel periodo d'imposta precedente al periodo nel corso del quale è esercitata l'opzione e sempre che all'atto d'esercizio (formale) dell'opzione il lavoratore interessato:

- abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo

ovvero

- sia divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o nel corso dei dodici mesi ad esso precedenti ovvero ne divenga proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d'esercizio dell'opzione. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale speciale, l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli, anche in comproprietà;

b) il 5% dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) ovvero di lavoro autonomo prodotti in Italia e soggetti al regime impositivo speciale relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento dell'esercizio dell'opzione il lavoratore interessato:

- abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo
e
- diventi (o sia già divenuto proprietario) di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, i) successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia o ii) nei dodici mesi che precedono detto trasferimento od ancora ne divenga proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d'esercizio dell'opzione (il titolo di proprietà dell'unità immobiliare può essere acquistato secondo le modalità indicate alla precedente lettera a)).

L'importo è versato mediante il modello ‘F24' - senza la possibilità di avvalersi della compensazione - entro il 30 giugno dell'anno successivo all'ultimo periodo d'imposta assoggettato a tassazione speciale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

L'indicazione del codice-tributo sarà reso noto dall'AdE mediante apposita risoluzione.

Con riferimento ai lavoratori impatriati il cui periodo soggetto all'applicazione del regime di tassazione speciale sia concluso il 31 dicembre 2020, è stabilito il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame per il versamento dell'importo di cui sopra.

Entro i suddetti termini, i lavoratori aventi tiolo presentano al datore di lavoro una formale richiesta (nell'ipotesi in cui il termine coincida con il sabato o un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo).

La richiesta contiene:

- nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del lavoratore istante;

- l'espressa indicazione che la residenza fiscale – qualificata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - è stata trasferita in Italia antecedentemente al 30 aprile 2019 e che al momento della presentazione della richiesta il lavoratore è fiscalmente residente in Italia;

- l'impegno a comunicare senza ritardo al datore di lavoro qualsivoglia variazione della residenza o del domicilio che possa rilevare ai fini dell'applicazione del beneficio addizionale;

- i dati identificativi dell'immobile di tipo residenziale con la relativa data d'acquisto del titolo di proprietà;

- il numero e la data di nascita dei figli di minore età (anche in affido preadottivo), alla data di effettuazione del versamento;

- l'indicazione del primo periodo d'imposta di fruizione del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati;

- l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e autonomo relativi al periodo d'imposta precedente e assoggettati al regime di tassazione speciale;

- gli estremi del versamento dell'importo di cui alle precedenti lettere a) o b).

Ricevuta la richiesta contenente gli elementi più sopra elencati, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare le ritenute sul reddito imponibile (art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) nella misura del 10 o 50%. Alla fine di ciascun periodo d'imposta, è effettuato il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi prodotti a decorrere dal 1° gennaio.

Il sostituto d'imposta cessa di dare applicazione al regime fiscale speciale nell'ipotesi in cui il lavoratore comunichi di aver trasferito fuori dall'Italia la residenza fiscale o il domicilio.

Nel caso in cui il lavoratore ‘impatriato' sia autonomo, la comunicazione dell'opzione sarà effettuata mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in concomitanza del quale è stato effettuato il versamento dell'importo.

*di Daniela Ghislandi e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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