Impossibilità di notificare al domicilio “determinato”: notifica presso il difensore
La Cassazione chiarisce che nell’impossibilità di notificare nel domicilio determinato le successive notificazioni sono ritualmente effettuate presso il difensore
In caso di impossibilità di eseguire le notificazioni nel luogo da considerarsi come domicilio “determinato”, le successive notifiche sono da considerarsi ritualmente effettuate presso il difensore. È quanto chiarisce la seconda sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 397/2024), avuto riguardo all’avvio del meccanismo procedimentale ex art. 161, comma 2, c.p.p., oggi abrogato ma vigente ratione temporis nella vicenda portata al suo cospetto.
La vicenda
Nel caso di specie, la corte...