Penale

Impugnazioni, il file con estensione “.pdf.p7m” è sempre firmato digitalmente

Per la VI Sezione penale, sentenza n. 37463 depositata oggi, non c’è bisogno di ulteriori accertamenti

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di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Cassazione sulle caratteristiche che deve avere la firma digitale di un atto di impugnazione. Per la VI Sezione penale, sentenza n. 37463 depositata oggi, deve ribadirsi che qualora risulti dagli atti che il file abbia estensione “pdf.p7m” non c’è bisogno di ulteriori accertamenti. È stato così accolto il ricorso di un uomo contro la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro il provvedimento del Gip che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare, in quanto l’atto di impugnazione sarebbe stato privo della sottoscrizione digitale del difensore.

Contro questa decisione l’indagato ha proposto ricorso in Cassazione affermando che alla prima Pec, priva della copia dell’atto impugnato, era subito seguito un secondo inoltro, sempre tramite posta elettronica certificata, regolarmente ricevuto dall’ufficio, nel quale il difensore, tra l’altro, aveva segnalato che «il presente atto annulla e sostituisce il precedente invio per errore carente degli allegati». Inoltre, la seconda PEC conteneva: l’atto di impugnazione in formato *.pdf; l’atto di impugnazione in formato *.p7m; gli allegati all’impugnazione.pdf; gli allegati all’impugnazione.pdf.p7m.

Ebbene per la Suprema corte dalla documentazione prodotta dal difensore e, in particolare, dalle ricevute di consegna e accettazione degli atti “si evince che il ricorrente aveva trasmesso via PEC l’atto di appello sia con estensione .pdf che con estensione .pdf.p7m. E allora, prosegue la Corte, “deve precisarsi al riguardo che un file pdf.p7m è notoriamente un file firmato digitalmente, che può essere un documento di testo, un foglio elettronico, un’immagine, una fattura elettronica o un qualunque altro tipo di documento informatico sul quale, tramite un procedimento elettronico, è stata apposta una firma digitale”.

Può allora affermarsi, in via generale, prosegue la decisione, che, ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m.

In conclusione, per la Cassazione, il Tribunale ha errato a dichiarare inammissibile l’appello in quanto esso era munito di una “valida sottoscrizione”. Il provvedimento impugnato è stato dunque annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.

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