Penale

In assenza del trasgressore il vigile non è obbligato a compilare il preavviso di violazione

La sua mancanza può essere fatta valere solo provando la falsità ideologica del presupposto dell'assenza del trasgressore

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di Paola Rossi

In caso di assenza del trasgressore il Codice della strada non prescrive un obbligo nei confronti della polizia municipale di compilare il cosiddetto preavviso di violazione.

Perciò se l'agente accertatore non lascia sull'autovettura il preavviso l'unica possibile contestazione, di rilevanza penale, che può fare il trasgressore è quella contro l'eventuale falso commesso dal pubblico ufficiale, se non è veritiero l'implicito presupposto dell'assenza del conducente, per non aver proceduto alla contestazione immediata della violazione stradale.

La Corte di cassazione ha perciò confermato con la sentenza n. 45209/2021 l'assoluzione del vigile che era stato imputato di falso materiale e di falso ideologico in atto pubblico per aver prima sbagliato targa e modello di automobile, ma sempre intestata al medesimo proprietario, e poi per aver dichiarato l'assenza del trasgressore pur avendolo incontrato pochi minuti dopo al bar.

La Cassazione afferma, infatti, che non va fornita dal pubblico ufficiale la prova dell'assenza, che ha impedito la contestazione immediata, a meno che il trasgressore non impugni l'accertamento per la falsità di tale presupposto. Falsità che non può essere accertata d'ufficio dal giudice. Infine, la Cassazione ritiene che il mancato accertamento dell'incontro tra agente e conducente in un bar in prossimità del luogo dove è stata rilevata la presenza dell'auto in divieto di sosta nell'area riservata ai portatori di handicap non rileverebbe comunque. In generale la presenza del conducente viene, infatti, fatta coincidere con la circostanza che egli si trovi all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso ma nell'immediatezza della commissione della violazione.

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