Civile

In caso incidente mortale in itinere c’è concorso tra Inail e Rca per il risarcimento

immagine non disponibile

In caso di incidente in itinere con decesso del lavoratore i familiari hanno diritto a percepire le somme liquidate dall'Inail senza che queste possano esser cumulate con quelle dell'assicurazione auto per evitare una duplicazione del risarcimento. Secondo la Cassazione, (sentenza n. 14362) qualora l'ente comunichi all'assicurazione auto su cui viaggiava come passeggero il soggetto deceduto, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'Istituto ha dichiarato di volersi surrogare, anche se sia proprio l'Inail a manifestare la propria volontà di surroga. Si legge nella sentenza che in caso di infortunio sul lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole di protezione sociale garantita dall'Inail e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità, ricorrendo così un "duplice rapporto bilaterale" rappresentato per un verso dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che dà titolo a ottenere prestazioni dell'assicurazione e per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata sulla disciplina della responsabilità civile. Quindi le somme percepite dall'Inail a titolo di rendita per l'inabilità permanete vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al danneggiato. Se non ci fosse tale detrazione infatti il danneggiato conseguirebbe un importo maggiore di quello a cui ha diritto.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 27 maggio 2019 n. 14362

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©