Civile

In caso di un contratto di donazione non ancora perfetto colui che riceve ha solo l'animus detinendi

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 9133/2022

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di Mario Finocchiaro

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'articolo 782, secondo comma, Cc, va riconosciuto in capo all'accipiens il solo animus detinendi e non l'animus possidendi, trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva. Queso il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con la sentenza 21 marzo 2022 n. 9133.

I precedenti
In termini, Cassazione, sentenza 16 aprile 2015, n. 7821, in Vita notarile, 2015, p. 1256, con nota di Cerri S.P., Mancato perfezionamento di donazione e animus detinendi.
Nel senso che la acquisizione, da parte del donante, della conoscenza dell'accettazione della donazione deve collegarsi (articolo 782 Cc) all'attività del donatario che, attraverso la notificazione dell'atto di accettazione, intende appunto manifestare il proprio consenso onde rendere perfetta ed operante la fatta donazione, peraltro, pur parlando la legge di notificazione, non può, tuttavia, ritenersi che questa debba, in ogni caso, essere eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, in base alla regola generale del codice processuale civile, dovendo, invece, ritenersi sufficiente altra forma egualmente idonea allo scopo, altra forma che valga cioè a documentare la cognizione dell'accettazione, Cassazione, sentenza 10 agosto 1962, n. 2515, in Giustizia civile, 1963, I, p.333, in una fattispecie in cui l'accettazione era avvenuta con atto pubblico posteriore alla donazione e non notificato al donante, ma con successiva scrittura privata, sottoscritta dal donante e dal donatario, si era fatto espresso riferimento alla donazione ed all'avvenuta accettazione della stessa, e, nel presupposto della perfezione del contratto di donazione, si era precisata la volontà di eseguirlo con determinate modalità ed oneri, a carico del donatario, all'uopo convenuti.

La notificazione
Diversamente, nel senso che in tema di donazione, quando il legislatore, nel secondo comma dello art 1057 Cc abrogato e nel secondo comma dell'articolo 782 del Cc vigente, parla di notificazione dell'atto di accettazione della donazione, intende riferirsi alla notificazione prevista dal codice di rito, cioé a quella forma di attività, diretta a portare a conoscenza altrui un atto che e posto in essere dall'organo all'uopo specificamente predisposto dalla legge, vale a dire dall'ufficiale giudiziario, Cassazione, sentenza 16 giugno 1962, n 1520, in Foro it., 1962, I, c. 1261. Sempre nel senso che la notificazione dell'accettazione della donazione - stabilita, dall'articolo 782, secondo comma, Cc, per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti distinti - costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima di essa non può considerarsi ancora concluso e la stessa deve eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario, Cassazione, sentenza 14 marzo 1977, n. 1026.
Sempre al riguardo si è precisato, altresì:
- nella donazione a persona giuridica, quando la notifica dell'atto pubblico di accettazione da parte del donatario avviene dopo la morte del donante, la formazione del consenso, necessaria per il perfezionamento del contratto di donazione, rimane impedita, in quanto gli eredi subentrano soltanto nei rapporti giuridici facenti capo al defunto che sono trasmissibili e non nei diritti ed obbligazioni intuitu personae, tanto più se si tratti di dichiarazioni negoziali eminentemente personali nella cui categoria rientra la donazione, Cassazione, sentenze 10 novembre 2011, n. 23551 e 28 novembre 2001, n. 15121, in Riv. notariato, 2002, II, p. 980, con nota di Vocaturo S., La proposta di donazione in favore di un ente ecclesiastico si caduca con la morte del donante;
- a norma dell'art. 782, secondo comma, Cc, la donazione si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale deve coesistere con la volontà del donante; ne consegue che - in conformità al principio generale secondo cui ogni proposta contrattuale cade con la morte del proponente - dopo la morte del donante, il donatario non può accettare la donazione né notificare l'atto di accettazione, a nulla rilevando che nell'atto di donazione risulti l'espressa previsione che l'accettazione può intervenire anche dopo la morte del donante, Cassazione, sentenza 4 maggio 2010, n. 10734, in Guida al diritto, 2010, fasc. 40, p. 62, con nota di Fiorini M., Il coniuge non può chiedere dopo la morte dell'altro la trascrizione tardiva del matrimonio concordatario. Necessaria una manifestazione di volontà espressa e attuale degli sposi;
- in tema di donazione in favore di ente non riconosciuto, una volta perfezionatosi il contratto con le contestuali dichiarazioni rese rispettivamente dal donante e dal donatario ai sensi dell'articolo 782 Cc, e non essendovi stata alcuna revoca da parte del donante della propria dichiarazione, la mancata notifica dell'istanza prevista dall'articolo 786 Cc entro un anno dalla stipulazione dell'atto non inficia la validità di questo, che produce pertanto tutti i suoi effetti, qualora intervengano entro l'anno sia il riconoscimento che l'autorizzazione ad accettare, atteso che l'adempimento dell'obbligo della notifica al donante dell'istanza del donatario per ottenere il riconoscimento è finalizzato (oltre che ad esigenze di natura pubblicistica) a rendere temporaneamente irrevocabile l'offerta di donazione. (Fattispecie anteriore alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 192 del 2000), Cassazione, sentenza 10 aprile 2005, n. 8082, in Giustizia civile, 2006, I, p 625, con nota di Costanza M., Interpretazione evolutiva dell'abrogato art. 786 c.c.: un equivoco sull'incapacità degli enti non riconosciuti;
- per il disposto dell'art. 9 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1865, la controversia concernente la validità di una donazione stipulata da un cittadino italiano di un immobile sito in Italia, ricevuta da un notaio straniero prima dell'entrata in vigore del vigente codice civile, deve essere decisa in base alla legge italiana vigente al momento dell'atto (legge nazionale del disponente), per modo che prescrivendo l'articolo. 1457 Cc del 1865 (con disposizione analoga a quella dell'articolo 782 comma 2 del codice vigente) la necessità della notificazione al donante dell'accettazione, per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti, il relativo contratto non può considerarsi concluso in difetto della prova di tale notificazione, con la conseguenza della perdurante legittimazione del disponente quale litisconsorte necessario al giudizio di divisione dell'immobile, a norma degli articoli 102 e 784 Cpc, Cassazione, sentenza 8 novembre 1993, n. 11050, in Riv. dir. internazionale privato e processuale, 1994, p. 825;
- in tema di donazione in favore di persona giur idica, il perfezionarsi del contratto, ai sensi dell'articolo 782 Cc, esige che il donatario notifichi al donante atto contenente la manifestazione della volontà di accettare, e, pertanto, non può derivare ne' dalla notificazione della mera richiesta di autorizzazione ad accettare (rilevante al diverso fine di rendere irrevocabile la dichiarazione del donante), né da forme di pubblicità della delibera di accettazione non equiparabili a tale notificazione (nella specie, trattandosi di Comune, affissione di detta delibera nell'albo pretorio), Cassazione, sentenza 14 settembre 1991, n. 9611, in Archivio civile, 1992, p. 271;
- con riguardo a donazione in favore di un comune, la notificazione al donante della delibera di accettazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 782 Cc, non può trovare equipollente nella affissione dell'atto nell'albo pretorio, trattandosi di forma di pubblicità indirizzata alla generalità dei cittadini ed inidonea ad integrare specifica comunicazione nei confronti di detto donante, Cassazione, sez. un., sentenza 29 novembre 1988, n.6481, in Giurisprudenza italiana, 1989, I, 1, c. 1552, con nota di Caccavale C., Un problema di forma: "struttura" e "funzione" della notifica nella donazione. Analogamente, a norma dell'articolo 782 secondo comma Cc, l'accettazione della donazione, ove fatta con atto pubblico posteriore, e idonea a determinare il perfezionamento del contratto solo con la notificazione al donante dell'atto di accettazione; tale effetto non si verifica, pertanto, qualora la delibera, con cui un consiglio comunale abbia accettato una donazione, sia rimasta atto interno del comune e non sia stata né esteriorizzata, né portata a conoscenza del donante, Cassazione, sentenza 18 dicembre 1975, n. 4153, in Rivista notariato, 1976, II, p. 918;
- la donazione ad una persona giuridica è un contratto a formazione progressiva che si perfeziona con la dichiarazione di donare da parte del donante e con l'accettazione del donatario, alla quale non può ritenersi equivalente la richiesta dell'autorizzazione governativa ad accettare; questa, se notificata al donante, ha solo l'effetto di rendere irrevocabile la dichiarazione di donare, ma non può sostituire l'accettazione, che deve essere sempre posta in essere quale manifestazione di volontà a sè stante, essenziale per il perfezionamento del contratto, Cassazione, sentenza 6 maggio 1982, n. 2834, in Giurisprudenza imposte, 1982, III, p. 1390;
- in caso di donazione a persona giuridica, non accettata contestualmente, ma con atto posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui la manifestazione della volontà di accettare è resa nota, mediante notificazione, al donante, indipendentemente dall'irrevocabilità originaria della proposta a norma dell'articolo 782 Cc solo dal momento della perfezione dell'atto, pertanto, decorre il termine quinquennale stabilito dall'articolo 2903 Cc per l'esercizio dell'azione revocatoria, Cassazione, sez. un., sentenza 20 ottobre 1975, n. 3406, in Giustizia civile, 1976, I, p. 55;
- l'articolo 782 Cc, sull'accettazione e la revocabilità della donazione effettuata a favore di persona giuridica, ha abrogato l'articolo 11 della legge 27 maggio 1929 n 848 ed è, pertanto, applicabile anche agli enti ecclesiastici ed alle donazioni fatte a favore di questi, con la conseguenza che tali donazioni sono irrevocabili, dopo la notificazione al donante della domanda all'autorità governativa intesa ad ottenere l'autorizzazione ad accettare, per il periodo massimo di un anno, Cassazione, sentenza 5 ottobre 1975, n. 3345, in Giurisprudenza italiana, 1977, I, 1, c. 519, con nota di Stolfi G., Appunti sulla revoca dell'offerta di donazione.

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