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In “Gazzetta” il Dm Mimit sull’Arbitro assicurativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025 il decreto 6 novembre 2024 n. 215 del Ministero delle imprese e del made in Italy

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di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025 il decreto 6 novembre 2024 n. 215 del Ministero delle imprese e del made in Italy contenente il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell’organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche”. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 24 gennaio prossimo.

Il testo si compone di 14 articoli. Viene istituito presso l’IVASS l’arbitro assicurativo ai sensi dell’articolo 141, comma 7, del codice del consumo e dell’articolo 187.1 del codice delle assicurazioni. Le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. Le imprese che non aderiscono ne danno comunicazione, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono o al quale sono sottoposti nel Paese di origine nell’ambito della rete Fin.Net.

Sono rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e aventi come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.

Sono escluse le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Le controversie sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell’arbitro assicurativo di sentire le parti. L’arbitro non può disporre l’espletamento di perizie tecniche ne’ l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali.

La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purchè essa non superi i seguenti importi: a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita: 1) euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; 2) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita; b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni: 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile; 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.

Ciascun collegio, formato da cinque membri. La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario. Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide a maggioranza dei componenti entro novanta giorni. Il termine può essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori novanta giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne dà comunicazione alle parti.

L’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione entro trenta giorni dalla sua comunicazione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione.

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