In sede di gara d’appalto, l’istituto della cooptazione consente al concorrente, in via eccezionale e derogatoria, di indicare come esecutrice dei lavori, nel limite del 20 per cento dell’importo complessivo dell’affidamento, un’impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis ma in possesso di una qualificazione corrispondente, se non alla categoria, all’importo dei lavori a essa riservati. Lo dice il Tar Campania con la sentenza 1267/2024
Il nuovo codice degli appalti pubblici nonché i relativi obiettivi di semplificazione e approccio sostanziale cominciano a fare breccia nelle aule di giustizia amministrativa, forte delle origini che lo stesso impianto normativo ha nelle stanze di Palazzo Spada.
L’interesse della decisione
Il versante soggettivo, sia in sede di gara in ordine ai requisiti di partecipazione per le imprese, sia in sede esecutiva per l’eventuale mutamento della struttura o compagine societaria, è stato oggetto di importanti adeguamenti evolutivi...
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