La novella applica un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12487/1992, ha stabilito che «lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa».
L'articolo 6 della legge 203/2024 modifica la disciplina vigente in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e di obbligo di comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa (Legge 203/2024, articolo 6)
In particolare, il comma 1 dispone che...
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di Marcello Clarich Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma Giuseppe Urbano Avvocato del Foro di Roma